Rinvio per impedimento del difensore e tempestività della comunicazione (Cass. pen. Sez. 1 n. 12051 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impedimento del difensore a comparire per concomitante impegno professionale costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto. La richiesta di rinvio, pervenuta solo il giorno antecedente l’udienza nonostante l’impedimento fosse noto da oltre due mesi, è intempestiva e legittima il rigetto. L’omessa assunzione di una prova ammessa e non revocata comporta una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento; l’assenza dell’imputato all’udienza fissata per il suo esame, senza alcuna riserva, equivale a rinuncia implicita al mezzo di prova. È inammissibile l’impugnazione avverso la concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena quando il pregiudizio dedotto sia solo potenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Lamezia Terme condannava l’imputata alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., concedendo d’ufficio la sospensione condizionale della pena.

Il difensore, il giorno prima dell’udienza, aveva trasmesso istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, rigettata dal giudice per intempestività e genericità delle ragioni addotte. Nell’udienza del 10.4.2025, fissata per l’esame dei testi del Pubblico Ministero, l’esame dell’imputata e la discussione, l’imputata non compariva e il giudice ne valutava l’assenza come rinuncia implicita all’esame.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, preso atto della natura del vizio dedotto, ha esercitato il proprio potere di accesso diretto agli atti processuali. Dall’esame emerge che il difensore era a conoscenza del concomitante impegno sin dal 6.2.2025, ma lo aveva comunicato solo il 9.4.2025, il giorno antecedente l’udienza.

Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4909 del 2015, secondo cui, in presenza di un impedimento professionale, la comunicazione deve avvenire non appena conosciuta la contemporaneità degli impegni. La tardività della comunicazione, funzionale a una fluida gestione dell’udienza e a evitare l’inutile citazione dei testimoni, rendeva la decisione del giudice conforme alla norma e ai principi espressi dalla giurisprudenza, con conseguente esclusione della dedotta nullità assoluta.

Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la mancata assunzione di una prova ammessa comporta una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita subito dopo la chiusura del dibattimento. L’omessa comparizione dell’imputata, che era o doveva essere consapevole dell’adempimento fissato, è stata correttamente interpretata dal giudice come rinuncia implicita all’esame, senza che il difensore presente sollevasse riserve.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui l’impugnazione avverso la concessione d’ufficio del beneficio è ammissibile solo se riguarda interessi giuridicamente apprezzabili. Nel caso concreto, il pregiudizio derivante dalla futura applicazione del beneficio era solo potenziale e, quindi, privo della concretezza necessaria a integrare l’interesse a ricorrere. Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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