Continuazione tra reati: accertamento indimostrato (Cass. pen. Sez. 7 n. 8725 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’identità del disegno criminoso ai fini del riconoscimento della continuazione tra reati non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del favor rei, poiché il riconoscimento incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena. È indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi quando i fatti risultino distanti nel tempo, connotati da modalità estemporanee e non omogenei, caratterizzati solo dalla propensione alle condotte delinquenziali a fini appropriativi e di lucro. Il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza presentata dalla ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di quattro distinte sentenze. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, il giudice dell’esecuzione non avrebbe valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto che nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato non vi fosse alcun argomento difensivo o circostanza di fatto che non fosse stato riportato e apprezzato dal giudice dell’esecuzione. Le censure proposte sono state considerate argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati, non idonei a superare il vaglio di legittimità.

Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente sottolineato che i fatti risultavano distanti nel tempo, connotati da modalità estemporanee, non omogenei e caratterizzati esclusivamente dalla propensione alle condotte delinquenziali a fini appropriativi e di lucro. Sulla base di tali elementi, la Corte ha confermato che doveva ritenersi indimostrata l’originaria progettazione dei comportamenti criminosi, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo).

Richiamando il principio per cui l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, anche in ossequio al principio del favor rei, la Corte ha precisato che il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019).

La Corte ha infine ribadito che eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. La sussistenza di tali requisiti rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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