Riesame, differimento udienza per giustificati motivi e motivazione apparente (Cass. pen. Sez. II n. 41776 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame delle misure cautelari, l’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. impone al Tribunale di differire l’udienza quando l’istanza difensiva indichi giustificati motivi: il dato letterale (“il Tribunale differisce”) non consente alcuna valutazione discrezionale che ecceda la verifica della loro sussistenza, della loro correlazione a concrete esigenze di difesa e della loro non pretestuosità. Il giudice non può sindacare la qualità, l’intensità o l’opportunità delle ragioni addotte, né l’adeguatezza del termine ordinario per lo studio degli atti. Il provvedimento che rigetti l’istanza valorizzando profili estranei al perimetro del sindacato — quale la pretesa tardività della richiesta di copie o l’astratta possibilità di accesso al sistema telematico — è affetto da motivazione apparente ai sensi dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., con conseguente nullità e annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Firenze ha rigettato il riesame contro l’ordinanza del G.I.P. presso lo stesso Tribunale, che gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 640-bis e 648-bis cod. pen. e all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000.
Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 309, comma 9-bis, 24 e 111 Cost. nonché dell’art. 6 CEDU, con conseguente nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa. Il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di rinvio dell’udienza di trattazione del riesame, nonostante l’impossibilità, non imputabile alla difesa, di consultare il materiale indiziario trasmesso dalla Cancelleria e di predisporre così i motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso, ravvisando nella decisione impugnata una motivazione meramente apparente. Il Collegio di legittimità ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale differisce la data dell’udienza, da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni, se vi siano giustificati motivi, con proroga dei termini per la decisione e il deposito.
Secondo la Corte, il dato letterale è inequivoco: l’espressione “il Tribunale differisce” è significativamente diversa dalla formula “può differire”, che presupporrebbe un potere valutativo più ampio. Al giudice non compete apprezzare la qualità o l’intensità delle ragioni addotte, ma solo accertare che i motivi siano stati effettivamente indicati, siano correlati a concrete esigenze di difesa e non risultino manifestamente pretestuosi. Al di fuori di tali ipotesi, il Tribunale non può sindacare il merito delle ragioni prospettate, né valutare l’adeguatezza del termine ordinario per lo studio degli atti o l’opportunità di concedere al difensore un tempo congruo per la preparazione della difesa, come affermato da Sez. 6 n. 12556 del 2016, Sez. 2 n. 22961 del 2022 e Sez. 1 n. 6360 del 2022.
Nel caso concreto, il provvedimento di rigetto si fonda su argomentazioni eccentriche rispetto al contenuto dell’istanza. Il Tribunale ha valorizzato la pretesa tardività della richiesta di rilascio di copia degli atti, senza considerare l’effettiva fruibilità del materiale trasmesso, e ha richiamato l’astratta possibilità di accesso al sistema telematico TIAP in occasione dell’interrogatorio preventivo, sostituendo a una valutazione di effettività dell’esercizio del diritto di difesa una valutazione astratta di mera possibilità.
La Corte rileva infine che l’omesso confronto con le specifiche deduzioni difensive — relative all’impossibilità tecnica di apertura dei file, non imputabile alla difesa — determina un vizio di carenza assoluta di motivazione ai sensi dell’art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., con compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Firenze che, ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., fisserà nuova udienza camerale.
Nota della Redazione
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