Inammissibile ricorso se difensore subentrato è privo di titolo nel procedimento esecutivo (Cass. pen. Sez. I n. 28324 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, correttamente perfezionata in favore del difensore di fiducia legittimamente nominato al momento della notifica stessa, non deve essere rinnovata nei confronti del difensore che sia successivamente subentrato nella difesa. La competenza funzionale del giudice dell’esecuzione si radica in capo all’organo giurisdizionale che ha emesso l’ultimo titolo divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., e i presupposti di fatto e di diritto che la fondano, se non specificamente contestati, non richiedono ulteriore motivazione. È inammissibile il ricorso che, deducendo vizi della revoca della sospensione condizionale, si traduca in censure che avrebbero dovuto essere fatte valere con i mezzi ordinari di impugnazione avverso la sentenza che ha revocato il beneficio.
Il Fatto
Il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di rimuovere la statuizione con cui, con sentenza del 2006 divenuta irrevocabile nel 2010, era stata revocata la sospensione condizionale della pena già concessa con una precedente sentenza della Corte di appello, sezione per i minorenni. Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, respinse l’istanza rilevando che l’eventuale erroneità della decisione di revoca andava fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione e che la revoca era stata disposta ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., per la commissione di un nuovo delitto entro cinque anni dal passaggio in giudicato.
Avverso tale ordinanza il difensore propose ricorso per cassazione articolando quattro motivi: asserita nullità assoluta per mancata instaurazione del contraddittorio; incompetenza funzionale del giudice; assunzione di competenza su base genetica viziata; vizio di motivazione e travisamento dell’istanza difensiva. Il Procuratore generale chiese dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che, quando sia dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., il giudice di legittimità è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali, con sindacato pieno e senza limiti (Sez. 1 n. 8521 del 2013; Sez. 3 n. 24979 del 2017).
Su questa base la Corte ha ricostruito il procedimento e ha escluso la dedotta nullità. L’istanza era stata presentata dall’originario difensore, regolarmente avvisato per l’udienza; il difensore successivamente subentrato era privo di valida procura speciale per il procedimento di esecuzione, poiché quella prodotta riguardava non la rappresentanza processuale, ma la proposizione di una denuncia-querela. La nomina valida intervenne solo pochi giorni prima dell’udienza, quando il procedimento notificatorio dell’avviso si era già correttamente perfezionato in favore del difensore di fiducia legittimamente nominato. Ne consegue che il difensore subentrato non doveva essere nuovamente avvisato, essendo stata la notifica effettuata ritualmente e i rinvii disposti in udienza.
Quanto alla competenza, la Corte ha confermato che essa spettava al Tribunale di Macerata, organo che aveva emesso l’ultimo titolo divenuto esecutivo, come risultante dal certificato penale; i presupposti di fatto e di diritto non erano stati specificamente contestati, sicché nessuna omissione motivazionale era ravvisabile. Corretto anche il rilievo sull’insussistenza di una condizione di incompatibilità, che avrebbe dovuto essere fatta valere con la ricusazione.
Il terzo e il quarto motivo sono stati respinti perché l’istanza originaria non riguardava la rituale formazione del titolo esecutivo o vizi di forma, ma solo l’asserita illegittima revoca del beneficio, questione che avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta con i mezzi ordinari di impugnazione avverso la sentenza di revoca.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa ai sensi della Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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