Prescrizioni accessorie della sorveglianza speciale integrano il precetto degli obblighi (Cass. pen. Sez. VII n. 2319 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sorveglianza speciale, le prescrizioni accessorie di cui all’art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011 hanno efficacia integrativa del precetto relativo ai reati di cui all’art. 75, commi 1 e 2, del medesimo decreto. Ne consegue che la loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra i detti reati. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, escluso soltanto nell’ipotesi di ignoranza inevitabile. La recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione richiede che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica motivazione, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto colpevole del reato di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per non essere stato trovato in casa in occasione di due controlli effettuati dalle forze di polizia nel febbraio 2023, in orari in cui non poteva uscirne. La Corte d’appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, contestando sia il riconoscimento della responsabilità sia la conferma della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il ricorso unitamente agli atti e alla memoria difensiva, quest’ultima peraltro tardivamente depositata. Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove dal principio già affermato da costante giurisprudenza di legittimità, richiamata nella specie: in tema di sorveglianza speciale le c.d. prescrizioni accessorie consentono di adattare le esigenze di difesa sociale proprie della misura di prevenzione al caso concreto e hanno efficacia integrativa del precetto. La loro violazione, apprezzabile e consapevole, integra dunque i reati di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
La sentenza impugnata non si è discostata da tale principio. Era risultato dimostrato che l’imputato non si trovava in casa in occasione dei controlli e che la tesi difensiva — secondo cui in una occasione egli si trovava presso il pronto soccorso ove aveva accompagnato la fidanzata — era rimasta priva di riscontro.
Sul piano soggettivo la Corte ha ribadito che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, l’elemento richiesto è il dolo generico, escluso soltanto nell’ipotesi di ignoranza inevitabile. Sono state poi respinte le censure sulla conferma della recidiva: la Corte territoriale, senza incorrere in vizi logici, aveva evidenziato l’esistenza, all’epoca dei fatti, di due precedenti condanne per violazione della legge sugli stupefacenti e una per evasione, divenute irrevocabili nel 2014 e nel 2018, e che le violazioni poste in essere erano indice di accresciuta capacità delinquenziale, con piena insensibilità agli effetti delle precedenti condanne.
Quanto alla recidiva reiterata, la Corte ha osservato che ai fini della sua applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice, richiamando sul punto le Sezioni Unite n. 32318 del 30.03.2023. Il ricorrente, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ha in realtà sollecitato in modo inammissibile una lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice di merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.
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Nota della Redazione
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