Usura ed estorsione: presenza sul luogo vale concorso morale (Cass. pen. Sez. II n. 7459 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del concorso morale nel delitto di estorsione è sufficiente la presenza sul luogo dell’esecuzione del reato, purché non meramente casuale, quando essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggiore sicurezza nel proprio agire, palesando adesione alla condotta delittuosa. L’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in legittimità nei soli limiti della manifesta illogicità. Parimenti è questione di fatto, insindacabile se non contraddittoria, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’aumento di pena per la continuazione deve però fondarsi su elementi di disvalore riferibili allo specifico imputato, non a comportamenti accertati come altrui.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, li aveva assolti da un reato per non aver commesso il fatto ed aveva escluso una circostanza aggravante, rideterminando la pena per i delitti di concorso in usura aggravata ed estorsione.

Le posizioni processuali sono distinte: uno dei ricorrenti risponde anche di un’ulteriore ipotesi di usura, in concorso con un terzo separatamente giudicato. Le difese deducono vizi di motivazione e travisamento della prova quanto all’affermazione di responsabilità, al diniego delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena e all’aumento per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inutilizzabilità della testimonianza del teste di polizia giudiziaria, che nell’identificare l’imputato come interlocutore di altro soggetto aveva richiamato il contenuto di un’intercettazione non trasfusa nell’informativa. Il rilievo è respinto: l’eccezione non risulta specificamente dedotta nei gradi di merito e, comunque, la conversazione non è stata valorizzata nella sentenza impugnata, che ha richiamato altra captazione di contenuto analogo.

Nel merito, il coinvolgimento dell’imputato è ricavato da un quadro indiziario coerente: le dichiarazioni della persona offesa, la captazione in cui l’usuraio manifestava l’esigenza di recarsi nel comune di residenza dell’imputato, l’incontro successivo e il comportamento dell’usuraio, che lasciava il telefono in auto. La Corte ribadisce che l’identificazione delle voci può fondarsi sulle dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, con onere della parte contestante di allegare elementi sintomatici di segno contrario, e che la lettura delle conversazioni è questione di fatto, sindacabile solo per manifesta illogicità.

Quanto ai delitti di usura ed estorsione in danno dell’altra persona offesa, il coinvolgimento è desunto dalle captazioni, dalla reiterata presenza degli imputati all’atto dell’esazione e dalle dichiarazioni della vittima e della moglie. La Corte afferma il principio del concorso morale nell’estorsione: anche la sola presenza, non casuale, sul luogo dell’esecuzione basta quando abbia rafforzato l’autore del fatto. La minaccia può essere implicita e indeterminata, purché idonea a coartare la volontà del soggetto passivo.

Manifestamente infondato è il motivo sulle attenuanti generiche, il cui diniego è ancorato ai precedenti penali e alla gravità dei fatti. La quantificazione della pena base per l’usura aggravata si attesta in prossimità dei limiti edittali e resiste al sindacato.

È invece fondato, per uno solo dei ricorrenti, il motivo sull’aumento per la continuazione: l’elemento indicato a sostegno dell’unico aumento — il comportamento minaccioso tenuto cercando la vittima presso l’abitazione — non è riferibile a tale imputato, essendo stato accertato in capo ad altri. La sentenza è annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, mentre l’affermazione di responsabilità diviene irrevocabile. Il ricorso dell’altro imputato è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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