Le chat acquisite mediante screenshot senza sequestro sono inutilizzabili (Cass. pen. Sez. 6 n. 6171 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I messaggi di posta elettronica, i messaggi “whatsapp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, perdano ogni carattere di attualità in rapporto all’interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”. Sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante “screenshots” eseguiti anche con il consenso dell’indagato ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l’apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. Tale causa di inutilizzabilità di un mezzo di prova acquisito con modalità vietate dalla legge può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce aveva condannato il ricorrente e la coimputata per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. La Corte di appello di Lecce aveva confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in riferimento all’inutilizzabilità delle fotografie (c.d. screenshot) delle chat estratte dal telefono cellulare in uso agli imputati, acquisite con modalità illegittime senza disporre il sequestro del telefono; lamentavano altresì vizio di motivazione in punto di mancata qualificazione del reato ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente ricordato il principio consolidato secondo cui, quando con il ricorso si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della c.d. “prova di resistenza”; gli elementi acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva messo in evidenza il carattere di decisività delle chat estrapolate dal telefono in uso agli imputati, essendo la prova della responsabilità stata desunta esclusivamente dal loro contenuto. Senza tale prova, la disponibilità delle chiavi dell’abitazione in cui erano state rinvenute le piantine non avrebbe potuto dimostrare il coinvolgimento nell’attività di spaccio.

Quanto al profilo dedotto dal ricorrente, la Corte ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’assenza di sequestro del supporto renderebbe inutilizzabile la prova: la necessità di acquisire il supporto attiene al vaglio di attendibilità della testimonianza degli agenti, ma non è di per sé causa di inutilizzabilità, come affermato da precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 22695 del 2017; Sez. 5, n. 2658 del 2022).

Tuttavia, la Corte ha rilevato d’ufficio un diverso profilo di inutilizzabilità, non dedotto dal ricorrente: la natura di corrispondenza delle chat archiviate nei dispositivi elettronici impedisce l’acquisizione da parte della polizia giudiziaria senza un provvedimento di sequestro del pubblico ministero. Richiamando il principio consolidato per cui tali messaggi conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione (Sez. 2, n. 25549 del 2024), e la recente pronuncia che ha ritenuto affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi acquisiti mediante screenshot in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive e del diritto all’assistenza del difensore (Sez. 6, n. 1269 del 2025), la Corte ha concluso per l’illegittimità dell’acquisizione.

Trattandosi di inutilizzabilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., e risultando l’assenza di ulteriori elementi di prova, la Corte ha disposto, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con assoluzione per non aver commesso il fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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