Ricorso inammissibile se non distingue violazione di legge e vizi di motivazione (Cass. pen. Sez. III n. 22000 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca congiuntamente la violazione di legge e i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., senza specificare le parti della sentenza affette da ciascun vizio, è inammissibile per difetto di specificità. La censura che contesti la possibilità di enucleare dalle prove acquisite una condotta riconducibile alla fattispecie tipica non integra violazione di legge, ma investe l’apprezzamento riservato al giudice di merito. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione, restando esclusa ogni rilettura del materiale probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 2 febbraio 2026, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di un imputato per plurime opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica in area vincolata, in violazione della normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio armato. La responsabilità è affermata nella qualità di committente dei lavori.

Avverso la pronuncia il condannato propone ricorso per cassazione con quattro motivi: errata valutazione della consulenza tecnica di parte e della domanda di condono relativa a un ampliamento preesistente; travisamento della consulenza in ordine alla qualificazione delle opere come edilizia libera; mancata revoca del sequestro preventivo per intervenuta parziale rimessione in pristino; diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è affetto da plurimi profili di inammissibilità. Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 senza specificare quali parti della sentenza integrino il vizio di violazione di legge e quali rilevino ai sensi della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. b) deve contestare la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, nella fattispecie astratta; diverso è sostenere che le emergenze istruttorie non consentano quella ricostruzione, operazione riservata al giudice di merito.

Richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 16/7/2020, la Corte ribadisce che non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione delle prove, non potendosi superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e). Il motivo difetta inoltre della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen., deducendo promiscuamente i vizi di motivazione: è onere del ricorrente indicare su quale profilo la motivazione manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali illogica, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione.

Nel merito, le censure veicolano in modo surrettizio critiche alle posizioni probatorie, per ottenere un nuovo scrutinio delle risultanze istruttorie. Il controllo di legittimità riguarda la congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, non il suo contenuto valutativo. Il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è ravvisabile solo in presenza di fratture logiche insanabili, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa del materiale probatorio.

La Corte respinge anche l’argomento sul condono: il vincolo paesaggistico rende non sanabile l’ampliamento, poiché il condono di cui all’art. 32 d.l. n. 269 del 2003 è applicabile solo agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1, non alle opere di cui ai numeri 1, 2 e 3. Quanto ai lavori di completamento, è responsabile della costruzione abusiva anche chi svolga opere di rifinitura, se ravvisabile un profilo di colpa. Il secondo motivo non deduce alcuna delle figure di travisamento della prova, ma lamenta soltanto che la consulenza sia stata disattesa; la disciplina regionale sui muri di recinzione non è ostativa all’integrazione dei reati, secondo gli arresti amministrativi richiamati. Il terzo motivo è infondato, poiché l’autorizzazione riguardava la messa in sicurezza del sito e non la rimozione delle opere. Il quarto è inammissibile, essendo la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche congrua.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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