Continuazione in executio e data del reato accertata in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 30701 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione il giudice non può modificare la data del commesso reato accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, neppure quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell’imputazione. L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso, ai fini dell’applicazione della continuazione, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. È inammissibile, perché proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, la censura che si limiti a sollecitare una diversa interpretazione degli elementi congruamente valutati dal giudice dell’esecuzione. La prova dello stato di tossicodipendenza è inidonea se riferita a un periodo non coevo rispetto ai fatti da valutare.

Il Fatto

Il condannato ha presentato al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Perugia. La prima riguarda la detenzione illecita di un grammo di cocaina, commessa nell’ottobre 2014; la seconda la detenzione illecita di cinquecento grammi di marijuana e di alcuni grammi di hashish, accertata fino all’11 maggio 2017 in occasione di una perquisizione domiciliare.

Il tribunale ha rigettato l’istanza, rilevando la notevole distanza temporale tra i due fatti, incompatibile con il riconoscimento di un unico disegno criminoso, e ha precisato che l’imputazione del secondo reato deve intendersi riferita a una condotta iniziata nel periodo immediatamente precedente e prossimo alla perquisizione. Contro l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore, deducendo l’inosservanza degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza relativa alla data di commissione del più recente reato. Il Collegio ritiene la motivazione del giudice dell’esecuzione del tutto adeguata, perché trae ragione dalla lettura della sentenza di cognizione e dalla considerazione delle modalità del fatto.

Il tribunale ha così fatto corretta applicazione del principio secondo cui in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell’imputazione. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 25219 del 2021 e Sez. III n. 8180 del 2016.

La critica del ricorrente è inoltre giudicata generica: si limita a prospettare, in alternativa all’ordinanza e alla stessa sentenza di cognizione, l’individuazione di un dies a quo più prossimo alla data del primo reato, senza addurre alcun elemento concreto ricavato dalla sentenza o dagli atti del procedimento.

Quanto all’unicità del disegno criminoso, il Collegio ribadisce che si tratta di questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo ove non sorretta da adeguata motivazione, richiamando Sez. I n. 12936 del 2018. Poiché il giudice dell’esecuzione ha preso conoscenza della sentenza e la circostanza non è smentita dal ricorso, la censura si risolve nella immotivata sollecitazione di una diversa interpretazione degli elementi congruamente posti a base della decisione: è pertanto inammissibile, in quanto proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

La seconda doglianza, relativa allo stato di tossicodipendenza, è superata dal rilievo che il certificato prodotto attesta l’avvio dei contatti con il servizio per le tossicodipendenze solo nel febbraio 2025, con la conseguenza che il documento non consente di prendere in considerazione il dedotto stato in relazione a reati commessi tra il 2014 e il 2017. L’elemento è quindi inidoneo a rendere plausibile la prospettazione difensiva, perché riferito a un periodo non coevo ai fatti da valutare, secondo Sez. I n. 881 del 2015. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *