Riesame cautelare, rilevanza dei fatti nuovi e custodia come extrema ratio (Cass. pen. Sez. II n. 29088 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo, ma deve limitarsi a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli eventuali fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, puntualmente allegati e idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. La rivalutazione si svolge alla luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza, che impongono la verifica costante della perdurante idoneità della misura applicata, secondo il criterio della minore compressione possibile della libertà personale. La custodia cautelare in carcere resta extrema ratio e può essere mantenuta quando le misure meno afflittive risultino in concreto inidonee a fronteggiare il pericolo di recidiva. La disponibilità di una struttura sanitaria pubblica a prendere in carico l’indagato e la condotta tenuta in regime intramurario, di per sé, non integrano un significativo elemento di novità o una rivalutazione in senso favorevole.
Il Fatto
Un indagato, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, era stato raggiunto da un provvedimento di aggravamento con applicazione della custodia in carcere. La difesa aveva chiesto la sostituzione di tale misura con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza.
La Corte di appello di Palermo, con ordinanza del 23.12.2025, aveva rigettato l’istanza. Avverso quel provvedimento era stato proposto appello al tribunale distrettuale, che con ordinanza del 06.02.2026 ha a sua volta respinto la richiesta. Il difensore ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale e all’idoneità di una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato. La difesa aveva denunciato la natura apparente e illogica della motivazione del tribunale, sostenendo che questi avesse trascurato il significato della documentazione prodotta, e in particolare la disponibilità del Sert alla presa in carico dell’indagato.
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro cognitivo del giudizio di appello cautelare. Il tribunale non riesamina le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma controlla la correttezza giuridica e la congruità della motivazione rispetto ai fatti nuovi allegati. Il provvedimento del riesame si inserisce quindi nel limitato contesto del controllo sulla sopravvenienza di elementi che, valutati insieme a quelli già acquisiti, possano incidere sulla persistenza e sull’intensità delle esigenze cautelari, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. La rivalutazione è governata dai principi di proporzionalità e adeguatezza, richiamati dalla Sez. U n. 16085 del 31.03.2011.
Nel merito, la Corte rileva che il tribunale ha compiuto una valutazione prognostica fondata su elementi concreti e logici, in particolare le reiterate trasgressioni alle prescrizioni della precedente misura meno afflittiva, che per due volte avevano determinato l’aggravamento. A fronte di ciò, la disponibilità del Sert è stata correttamente ritenuta inidonea a integrare un elemento di novità, così come il periodo trascorso in carcere senza rilievi disciplinari, espressione di un comportamento doveroso, come affermato dalla Sez. V n. 39792 del 29.05.2017.
La Corte esclude infine la violazione del principio di proporzionalità. La custodia in carcere resta extrema ratio, ma l’ordinanza ha dato conto delle ragioni per cui misure meno afflittive non fossero idonee a scongiurare il rilevantissimo pericolo di recidiva, richiamando i due aggravamenti conseguenti all’allontanamento dall’abitazione e dalla comunità terapeutica. La deduzione difensiva si risolve dunque in una richiesta di nuova valutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Segue la condanna alle spese processuali e all’ammenda di euro tremila.
Nota della Redazione
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