Inammissibile ricorso per manifesta infondatezza su attenuante e recidiva (Cass. pen. Sez. 7 n. 3725 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la censura con cui si deduce la mancata applicazione dell’attenuante del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, allorché il giudice di merito abbia congruamente motivato in ordine alla significatività del dato ponderale e al numero di dosi medie ricavabili. In tema di recidiva, la verifica della sua sussistenza non può risolversi in un mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, dovendo il giudice valutare se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti. I ricorsi inammissibili comportano la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente e la società di cui è legale rappresentante impugnavano l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori imposte, ritenendo non inerenti i costi relativi a prestazioni di servizi ricevute.

La Motivazione della Corte

La doglianza relativa all’attenuante del fatto lieve è stata ritenuta manifestamente infondata. La Corte territoriale, come evidenziato nel provvedimento, ha correttamente valorizzato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di grammi 461,33, da cui sono ricavabili circa 2.700 dosi medie singole, elemento questo che esclude la tenuità dell’offesa.

Quanto alla censura concernente la recidiva, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per la mancata esclusione della stessa, ma la Corte ha ribadito che la verifica della sua sussistenza deve essere condotta in concreto. La valutazione del giudice di merito, che ha sottolineato la spiccata attitudine lucrativa dell’imputato e la sua pericolosità, emergente dai precedenti penali, non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata. Il nuovo reato, infatti, si inserisce nel solco del pregresso percorso criminale, caratterizzato da condanne recenti e gravi.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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