Continuazione in executivis: nessun onere di allegazione della difesa (Cass. pen. Sez. I n. 31884 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della continuazione in sede esecutiva, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la parte istante non è gravata di un onere giuridico di allegazione degli elementi specifici a sostegno dell’istanza, ma di un mero interesse a rappresentare al giudice i dati significativi del comune disegno criminoso. Ne deriva che la mancata allegazione non può, di per sé, essere valorizzata dal giudice dell’esecuzione in senso negativo ai fini dell’accoglimento. Il giudice dell’esecuzione deve motivare confrontandosi con quanto eventualmente rappresentato nell’istanza e indicare gli elementi, desumibili dalle sentenze di condanna, ritenuti rilevanti nella formulazione del giudizio. Sono irrilevanti le scelte processuali compiute in sede di cognizione, poiché il giudicato si forma solo sulle questioni decise e non su quelle non esaminate, pur potendo essere decise d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della continuazione tra i reati oggetto di cinque sentenze di condanna, emesse tra il 2019 e il 2022, divenute irrevocabili. Il Tribunale di Benevento, quale giudice dell’esecuzione, rigetta la richiesta rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto allegare elementi specifici a sostegno della continuazione, non essendo sufficienti l’omogeneità dei reati né la contiguità temporale.

Avverso tale provvedimento il condannato ricorre per cassazione, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione, ritenuta mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto indicare specificamente le ragioni del diniego senza richiedere all’interessato di allegare le ragioni della continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal richiamo ai principi già espressi con Sez. 1 n. 12914 del 23/02/2022, Rv. 283083. Il giudizio sulla continuazione in executivis è proprio della sede di cognizione e verte sulla riconducibilità dei reati a un comune disegno criminoso, che consiste nella rappresentazione, in capo all’agente, della futura commissione dei reati, risalente a un momento anteriore al primo delitto della serie.

Quanto al contenuto della rappresentazione, la Corte esclude che essa possa ridursi a una scelta di vita o a una generale tendenza a delinquere. Occorre invece una programmazione iniziale di una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine, che può essere anche priva di specificità purché i reati siano previsti almeno in linea generale. Significativo il richiamo alla Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 2013, che ha precisato come il giudizio richieda la rappresentazione almeno sommaria dei reati e una finalità unitaria. L’accertamento degli stati soggettivi segue le regole della prova indiziaria, con elementi quali il contesto di tempo e luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi e il bene giuridico.

Sul punto centrale della decisione, la Corte rileva che impropriamente si parla di onere di allegazione. La giurisprudenza che lo afferma sottolinea in realtà la necessità che la prova del comune disegno criminoso sia effettiva e non si limiti a registrare elementi neutri, come la prossimità spazio-temporale o l’identità del bene giuridico leso. Trattandosi di indagine sul momento ideativo e deliberativo, spesso trascurato nell’accertamento di merito, è interesse della parte rappresentare gli elementi significativi del disegno comune. La configurazione di un mero interesse, e non di un onere giuridico, comporta che la mancata allegazione di elementi specifici non può, di per sé, essere valorizzata dal giudice in senso negativo.

Quanto al rapporto con la cognizione, la Corte rammenta che il giudicato si forma sulle questioni decise e non su quelle non devolute, pur potendo essere decise d’ufficio (Sez. 1, 24/09/2015, Rv. 265251). Le scelte processuali difensive non costituiscono di per sé dati rilevanti nel giudizio sulla continuazione (Sez. 1, 13/07/2018, Rv. 274327).

Nel caso concreto, il Tribunale ha fondato il giudizio negativo su accertamenti in fatto, escludendo per alcuni reati la riconducibilità a un unitario disegno e valorizzando l’assenza di specifiche indicazioni della difesa, non emerse neppure nel ricorso. Il motivo è infondato, perché il Tribunale ha motivato in modo adeguato e coerente. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *