Ricorso per cassazione del condannato personalmente inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 22644 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. La questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina è stata ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni Unite: rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione, senza limitazione delle facoltà difensive, considerato l’elevato livello di qualificazione professionale postulato dal giudizio di legittimità e la possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Cagliari aveva disposto l’espulsione del condannato dal territorio dello Stato, a norma dell’art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. L’interessato propose opposizione e il Tribunale di sorveglianza rigettò l’istanza, confermando il provvedimento.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza l’assistenza di un difensore iscritto nell’albo speciale. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda quindi l’ammissibilità dell’impugnazione proposta in proprio dal condannato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per una ragione preliminare e assorbente: l’atto è stato proposto personalmente dall’interessato. Il Collegio rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017.
Con tale intervento il legislatore ha escluso la facoltà dell’imputato — e dunque anche del condannato — di proporre personalmente ricorso per cassazione. La normativa stabilisce che il ricorso vada in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, secondo quanto disposto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il Collegio richiama l’intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente.
Secondo le Sezioni Unite rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. La ragione è duplice: l’elevato livello di qualificazione professionale postulato dal giudizio di legittimità rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, e il sistema ammette comunque il patrocinio a spese dello Stato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte applica inoltre la sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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