Continuazione e furto di energia: verifica concreta degli indici (Cass. pen. Sez. VII n. 37035 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati richiede, anche in sede esecutiva, una verifica concreta della sussistenza di indicatori univoci — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita programmate — e della circostanza che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali. Non basta valorizzare uno solo degli indici se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea. L’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio e non ricorre quando l’appropriazione illecita di energia elettrica avvenga con flusso continuo. Il motivo che investe il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. è inammissibile quando sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione e duecento euro di multa. Il fatto riguarda l’allaccio diretto e abusivo alla rete elettrica, protratto per un periodo rilevante, finalizzato a prelevare energia sottraendola alla società fornitrice.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, il denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti del presente procedimento e quelli giudicati con altra sentenza del Tribunale di Palermo; con il secondo motivo, la mancata concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno; con il terzo, l’erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi sono manifestamente infondati in quanto riproduttivi di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e non accompagnati da una necessaria critica analitica della decisione impugnata.
Sul primo motivo, la Corte ha richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini di vita programmate, unitamente alla programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali al momento del primo. Non è sufficiente valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
I giudici di merito hanno escluso il vincolo tra il furto di energia elettrica e il reato di cessione di sostanze stupefacenti: la sola circostanza della vicinanza temporale e dell’identità dell’immobile non consente di affermare una matrice ideativa comune, emergendo piuttosto un generico programma di vita fondato sul crimine.
Sul secondo motivo, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui l’attenuante della speciale tenuità del danno presuppone un pregiudizio di valore economico pressoché irrisorio, sia riguardo al valore della cosa sottratta sia agli ulteriori effetti pregiudizievoli per la parte offesa (Cass. sez. II n. 50660 del 2017). Il danno all’ente erogatore non è di valore lieve quando l’appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo (Cass. sez. IV n. 18485 del 2009; Cass. sez. II n. 15576 del 2012). L’allaccio abusivo, protrattosi per almeno sette mesi, ha escluso la configurabilità dell’attenuante.
Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, afferendo al trattamento punitivo ma sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. è stato negato in ragione dell’intensità del dolo, dell’assenza di condotte risarcitorie e della presenza di due circostanze aggravanti ad effetto speciale, nonché della contestata recidiva e dei plurimi precedenti penali, anche specifici. All’inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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