Dosimetria della pena e attenuanti generiche: valutazioni insindacabili in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37025 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena e la scelta della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che le esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile, in sede di legittimità, la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. n. 92/2008, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudizio del merito su tale punto costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e dà conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti, potendo anche un solo elemento risultare sufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Bologna per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992, contestato per guida in stato di ebbrezza con elevato tasso alcolemico. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, depositando successiva memoria difensiva.

Due i motivi dedotti: la concreta dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, che è chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per la fissazione della pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Ne deriva l’inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, secondo il precedente Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha dato adeguatamente atto dei parametri posti alla base della determinazione della pena e dello scostamento rispetto al minimo edittale. Tale scostamento è stato giustificato in ragione della particolare offensività della condotta, determinata dal concreto grado di concentrazione alcolemica accertato. Le valutazioni del merito risultano non illogiche, non tangibili in sede di legittimità e immuni dal denunciato vizio di carenza grafica della motivazione.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La Corte richiama la regola secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Rileva, in particolare, la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente, ai fini della diminuente, il solo stato di incensuratezza dell’imputato (richiamati Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace e Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri).

Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche richiamandoli, degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti (così Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli e Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano). Può essere sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione della diminuente e della concreta irrilevanza degli elementi di segno contrario prospettati dalla difesa.

Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *