Continuazione e tossicodipendenza: serve la prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 41531 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre la verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione unitaria dei reati fin dalla commissione del primo episodio. Non basta valorizzare taluno degli indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. La tossicodipendenza rileva ai fini della continuazione solo quando sussistano le altre condizioni individuate come indici del medesimo disegno criminoso: il bisogno di denaro per procurarsi lo stupefacente è mero movente e non integra di per sé la preventiva risoluzione criminosa richiesta dall’art. 81, comma secondo, cod. pen.

Il Fatto

Il condannato chiede al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze definitive: la prima per furto in abitazione e rapina in concorso, commessi fino al 1 settembre 2021; la seconda per estorsione in concorso, commessa fino al 28 agosto 2022. Il Tribunale respinge la richiesta.

Avverso l’ordinanza il condannato propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea esclusione della contiguità cronologica, la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso e il rilievo della propria condizione di tossicodipendenza quale elemento giustificativo della programmazione unitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Per il vincolo della continuazione serve un’approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.

Il Giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo a un programma delinquenziale meramente generico: occorre l’individuazione, fin dal primo episodio, di tutti i reati successivi nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione non generica ma generale. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 2017 e la Sez. I n. 37555 del 2015, ribadendo che gli elementi sintomatici devono escludere che il meccanismo dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in automatico beneficio premiale per la mera reiterazione del reato.

Grava sul condannato l’onere di allegare elementi specifici e concreti: non basta il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, indici che segnalano piuttosto un’abitualità criminosa che un progetto unitario (in tal senso Sez. I n. 35806 del 2016). Nella specie la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando non solo la distanza cronologica tra le condotte, ma anche la carenza di allegazioni su una volizione unitaria a monte.

Quanto alla tossicodipendenza, la Corte osserva che essa può rilevare ai fini della continuazione solo in presenza degli altri indici del disegno criminoso. Dopo la modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge n. 49 del 2006, il giudice deve verificare se lo stato di dipendenza abbia influito sulla commissione delle condotte alla luce di specifici indicatori. Il bisogno di denaro per procacciarsi lo stupefacente è stato dunque correttamente relegato a mero movente: la modifica normativa non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti, restando necessaria l’unitarietà del disegno criminoso. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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