Esclusione della continuazione tra reati associativi e nuovo disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 6326 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte, non identificandosi con il programma di vita delinquenziale. Il riconoscimento del vincolo necessita, anche in sede di esecuzione, di una verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali, non bastando la presenza di taluno degli indici se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva escluso il vincolo della continuazione tra due fattispecie associative oggetto di distinte sentenze di condanna.
Il giudice dell’esecuzione aveva motivato l’esclusione richiamando la diversità dei sodalizi criminali e la rilevanza del periodo di carcerazione, che avrebbe segnato l’adesione a una nuova e diversa progettualità criminale in ragione dei mutati equilibri del territorio. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII muove dal quadro consolidato in tema di continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. e richiama i precedenti che ne fissano i confini applicativi: l’identità del disegno criminoso non si confonde con la generale propensione alla devianza (Sez. I n. 15955 del 08.01.2016; Sez. II n. 10033 del 07.12.2022).
Il Collegio ricorda poi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui il riconoscimento del vincolo esige, anche in fase esecutiva, la verifica di concreti indicatori e la programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare singoli indici quando le condotte successive siano frutto di determinazione estemporanea.
Su questa base la Corte ribadisce che rilevano l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, senza che sia necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, purché quelli valorizzati siano significativi (Sez. I n. 8513 del 09.01.2013; Sez. I n. 44862 del 05.11.2008; Sez. II n. 10539 del 10.02.2023).
Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo segnalando la diversità dei sodalizi e la nuova progettualità criminale maturata dopo la carcerazione. Dinanzi a tali considerazioni congrue e lineari, l’unico motivo di ricorso si risolve in termini essenzialmente confutativi, incentrati su circostanze che non comprovano l’illegittimità delle argomentazioni svolte.
La critica omette, inoltre, di indicare quale sia stato lo scopo unitario delle condotte devianti esistente sin dall’adesione alla prima associazione, profilo che il giudice dell’esecuzione avrebbe trascurato. L’apprezzamento discrezionale del merito, privo di contraddizioni o affermazioni manifestamente illogiche, è pertanto insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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