Obbligo di dimora non fungibile con pena per permanenza fisiologica (Cass. pen. Sez. 1 n. 5164 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La misura cautelare dell’obbligo di dimora non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. L’obbligo di permanenza domiciliare in alcune ore del giorno, prescritto ex art. 283, comma 4, cod. proc. pen., assume carattere di arbitrarietà solo se imposto per un lasso temporale eccedente sia le specifiche esigenze cautelari sia quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della propria ed altrui persona. La permanenza notturna per un periodo di nove ore e mezzo resta compresa entro la fisiologica soglia temporale del riposo e non determina l’equiparazione di fatto dell’obbligo di dimora agli arresti domiciliari.
Il Fatto
Il Tribunale di Cassino, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l’istanza del condannato volta a computare nel presofferto il periodo trascorso in regime di obbligo di dimora, ritenendo che la misura non fosse assistita da prescrizioni aggiuntive tali da renderla assimilabile agli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Le prescrizioni imposte comprendevano l’obbligo di non uscire dall’abitazione nelle ore notturne dalle 21:00 alle 6:30, la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e la comunicazione preventiva degli spostamenti per ragioni lavorative.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamando il proprio costante indirizzo, ha escluso che la misura dell’obbligo di dimora sia automaticamente fungibile con la pena, riaffermando la necessità che essa sia accompagnata da una arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla di fatto assimilabile agli arresti domiciliari. L’arbitrarietà della prescrizione di permanenza domiciliare, ai sensi dell’art. 283, comma 4, cod. proc. pen., ricorre solo quando il divieto di allontanamento sia imposto per un arco temporale eccedente sia le esigenze cautelari del caso concreto sia il tempo normalmente dedicato al riposo e alle occupazioni domestiche.
Nel caso di specie, la limitazione che imponeva di rimanere in abitazione per nove ore e mezzo notturne è stata ritenuta non arbitraria: essa insiste su una fascia oraria fisiologicamente dedicata al riposo, nella quale anche la normale vita di relazione subisce una sostanziale interruzione. La restrizione non ha travalicato le finalità preventive della misura, non integrando quel plus rispetto al semplice obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune che la giurisprudenza di legittimità richiede per la fungibilità (cfr. Sez. 1, n. 37302 del 2021, Sez. 1, n. 36231 del 2016, dep. 2017, Sez. 1, n. 3664 del 2012).
Quanto alle ulteriori prescrizioni – la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e la comunicazione degli spostamenti lavorativi – la Corte ha chiarito che esse non implicano un obbligo di non allontanarsi dall’abitazione e non possono essere considerate una surrettizia forma di arresti domiciliari. Tali adempimenti, lungi dall’aggravare la misura, favoriscono lo svolgimento di una normale vita di relazione e lavorativa e vanno quindi valutati come limitazioni meno stringenti della statuizione principale dell’obbligo di dimora.
La Corte ha pertanto escluso l’applicabilità dell’art. 657 cod. proc. pen. a prescrizioni accessorie meno afflittive di quella principale, ribadendo che il fulcro dell’assimilazione agli arresti domiciliari risiede esclusivamente nell’imposizione del connesso divieto di allontanamento dall’abitazione. Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.