Continuazione e reati associativi esclusa senza verifica dei sodalizi (Cass. pen. Sez. VII n. 22218 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, costituiscono solo alcuni degli indici rivelatori e non bastano, di per sé soli, a ritenere che gli illeciti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. Qualora sia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, non essendo sufficiente la permanenza del reato associativo né l’omogeneità del titolo di reato. Il riscontro degli elementi rilevanti per stabilire l’unicità di disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

La difesa deduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione, sostenendo che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, ravvisabile nel fatto che l’imputato, dapprima dedito a reati contro il patrimonio, avrebbe poi fatto confluire i relativi proventi nella cassa comune di un sodalizio per l’acquisto di stupefacente destinato all’approvvigionamento di una piazza di spaccio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione esige, in ogni fase, una verifica rigorosa circa la programmazione dei successivi reati al momento del primo.

Quanto agli indici rivelatori, la Corte richiama Sez. III n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti non consentono, di per sé sole, di ritenere gli illeciti frutto di un’unica determinazione volitiva risalente.

Con specifico riguardo alla continuazione tra reati associativi, la Corte richiama Sez. IV n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano: quando sia riconosciuta l’appartenenza a diversi sodalizi, il vincolo può ravvisarsi solo dopo una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo alla contiguità temporale, ai programmi operativi e al tipo di compagine. Non basta la natura permanente del reato associativo né l’omogeneità del titolo di reato.

La Corte ricorda infine, sul piano del sindacato di legittimità, Sez. I n. 354 del 28/01/1991, Livieri: il riscontro degli elementi rilevanti per stabilire l’unicità di disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile quando sorretto da motivazione adeguata, congrua, senza vizi logici né travisamenti di fatto.

Nel caso concreto il Giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, in maniera esente da illogicità, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la diversità dell’oggetto e dei partecipi ai due sodalizi, a dimostrazione di un programma delinquenziale a carattere indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa. A fronte di tale motivazione, la difesa si è limitata a riproporre le argomentazioni dell’originaria istanza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 671 c.p.p.

Tutte le 751 sentenze sull'art. 671 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *