Energia rinnovabile, produttore non è incaricato di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 6876 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non integra la nozione penalistica di pubblico servizio, configurando al più un’attività di pubblico interesse. La qualifica di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 cod. pen. presuppone l’effettivo svolgimento di un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e finalizzata alla fornitura di una prestazione alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità. Deve pertanto escludersi tale qualifica in capo al legale rappresentante di una società che si occupi della sola produzione di energia elettrica, attività liberalizzata e soggetta a regime meramente autorizzatorio, non operando la società in regime concessorio nella gestione della rete di distribuzione. Ne consegue l’insussistenza dell’astratta configurabilità del reato di corruzione ex art. 319 cod. pen. quando l’utilità asseritamente pattuita sia in favore dell’ente e non del presunto pubblico agente.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva confermato il sequestro probatorio emesso in relazione all’ipotesi di corruzione. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe ceduto alla società un diritto di superficie per un corrispettivo maggiorato, in cambio della promessa di denaro o altra utilità in favore del legale rappresentante della società acquirente, qualificato come incaricato di pubblico servizio. L’utilità sarebbe consistita nell’avvalersi delle conoscenze del privato presso le amministrazioni competenti ad autorizzare la realizzazione del campo fotovoltaico. La difesa proponeva sette motivi di ricorso, contestando la reiterabilità del sequestro, la qualifica soggettiva del presunto corrotto, la sussumibilità della condotta nella fattispecie corruttiva e la nullità del sequestro per violazione di garanzie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rigettando il primo motivo relativo alla dedotta violazione del ne bis in idem cautelare, atteso che l’annullamento del precedente sequestro era stato disposto per un vizio formale, ossia la mancata descrizione della condotta, rendendo pacifica la reiterabilità del provvedimento senza l’acquisizione di elementi nuovi.
Entrando nel merito, la Corte ha affrontato la questione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, richiamando il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., precisando che tale qualifica prescinde dalla natura dell’ente di appartenenza ma richiede un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e finalizzata alla collettività. Ha operato una netta distinzione tra attività di pubblico interesse e pubblico servizio, riconducendo alla prima tutte le attività privatistiche regolamentate in ragione della loro rilevanza generalizzata, senza che ciò comporti automaticamente la natura pubblicistica del servizio reso.
Applicando detti principi, la Corte ha escluso che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pur agevolata dal d.lgs. n. 190/2024, possa configurarsi come pubblico servizio. Ha valorizzato la normativa di liberalizzazione del settore di cui al d.lgs. n. 79/1999, che distingue la produzione, attività libera e in regime autorizzatorio, dalla trasmissione e distribuzione, riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete, che è l’unico affidatario del servizio pubblico. Ha inoltre escluso la rilevanza della giurisprudenza tributaria richiamata dal Tribunale, precisando che le equiparazioni ai fini delle agevolazioni fiscali non incidono sulla qualificazione penalistica.
La Corte ha quindi escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all’amministratore della società, essendo l’attività di produzione meramente strumentale e non svolta in regime concessorio, con conseguente insussistenza dell’astratta configurabilità del reato di corruzione. Ha infine escluso la configurabilità della corruzione tra privati ex art. 2635 cod. civ., atteso che l’eventuale atto avrebbe giovato alla società e non sarebbe stato contrario agli interessi di quest’ultima, annullando senza rinvio l’ordinanza e il decreto di sequestro, disponendo la restituzione di quanto acquisito.
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Nota della Redazione
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