Espulsione dello straniero condannato: obbligo di motivazione sulla pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. II n. 26318 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall’art. 235 cod. pen., costituisce misura di sicurezza personale di carattere facoltativo, applicabile dal giudice solo quando ne abbia accertato, con adeguata motivazione, la pericolosità sociale del condannato. Quando la misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità. Tale presunzione implicita non opera, però, se il giudice ha espressamente indicato elementi significativi della pericolosità, come l’assenza di ravvedimento e i precedenti penali recenti e specifici. In tal caso l’omessa statuizione sull’espulsione integra erronea applicazione dell’art. 235 cod. pen. e impone l’annullamento con rinvio sul solo punto.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 22 gennaio 2026, dichiarava il condannato responsabile dei reati di danneggiamento aggravato e tentato furto in abitazione, applicando le pene di legge. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo un unico motivo: la violazione dell’art. 235 cod. pen. per non avere il giudice applicato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
Il ricorrente osservava che il condannato aveva riportato una pena detentiva superiore al limite dei due anni previsto dalla norma, che era irregolare e senza fissa dimora in Italia, che era stato arrestato in due distinte occasioni per delitti di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione di domicilio e furto, e che era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Novara nell’agosto 2025. La questione arrivava così davanti alla Corte di legittimità per verificare se il silenzio del Tribunale sull’espulsione equivalesse a implicita valutazione di non pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento già espresso dalla stessa Sezione: l’espulsione dello straniero, nel caso di condanna alla reclusione superiore a due anni, è misura di sicurezza facoltativa, che il giudice applica soltanto dopo aver verificato con adeguata motivazione la pericolosità sociale. Ne deriva che, quando la misura non sia disposta con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa sulla pericolosità del condannato (Sez. II n. 16400 del 17.02.2021).
Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio esclude che il Tribunale abbia compiuto una siffatta valutazione implicita. La sentenza di merito ha infatti elencato in maniera specifica gli elementi ritenuti significativi della pericolosità, richiamando l’assenza di segni di ravvedimento e i precedenti penali recenti e specifici, qualificati come “indicativi di una maggiore pericolosità sociale”.
A fronte di tali rilievi, il Tribunale ha omesso di esprimere qualsiasi giudizio sull’espulsione dell’imputato. Questo silenzio, calato in un contesto in cui la pericolosità è stata positivamente argomentata, integra il denunciato vizio di erronea applicazione dell’art. 235 cod. pen.: la presunzione di valutazione negativa non può operare quando il giudice ha già esplicitato elementi che depongono in senso opposto.
La Corte accoglie dunque il ricorso e annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente all’espulsione, con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione per l’ulteriore corso. Il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi espressamente sulla misura di sicurezza, verificando la sussistenza dei presupposti di legge.
Nota della Redazione
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