Esecuzione di pene concorrenti e obbligo di cumuli parziali distinti (Cass. pen. Sez. I n. 1716 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione di pene concorrenti, il principio dell’unità del rapporto esecutivo non consente una cumulabilità globale dei periodi di carcerazione, poiché l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. vieta di imputare a una pena i periodi di restrizione anteriori alla commissione del reato per cui la pena stessa deve essere determinata. Ne deriva che gli organi dell’esecuzione sono tenuti a formare una pluralità di cumuli parziali, ciascuno con una propria decorrenza, ordinando cronologicamente reati e periodi di detenzione e applicando il criterio dell’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo. La decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il reato sia stato commesso durante l’espiazione o dopo la sua interruzione.
Il Fatto
Il condannato aveva presentato istanza al giudice dell’esecuzione per far dichiarare l’illegittimità dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti, chiedendo che l’inizio della decorrenza fosse fissato a una data anteriore a quella indicata nel provvedimento e che fossero computati tra le pene espiate i periodi di detenzione cautelare nel frattempo patiti.
Il GIP del Tribunale di Salerno aveva rigettato l’istanza, osservando che la restrizione subita era comunque precedente alla commissione di altro reato, per il quale il condannato aveva riportato la pena dell’ergastolo, con conseguente violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che impedisce la formazione di crediti di pena. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama le coordinate ermeneutiche consolidate in materia di esecuzione di pene concorrenti. Nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di detenzione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio dell’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale. Non è consentita una cumulabilità globale, che comporterebbe l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente.
La Corte ricorda come il principio dell’unità del rapporto esecutivo sia riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere a ulteriore cumulo, non più sottoposto ai limiti dell’art. 78 cod. pen., qualora durante l’espiazione o dopo la sua interruzione il condannato commetta un nuovo reato. La decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell’ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione.
L’ordinanza impugnata non si è attenuta a tali principi. Poiché tra le pene in esecuzione vi era quella dell’ergastolo divenuta irrevocabile per ultima, l’inizio dell’esecuzione avrebbe dovuto essere fissato a tale data, con conseguente imputazione dei periodi di restrizione eventualmente patiti sino alla decorrenza della nuova carcerazione. Il fatto che la collocazione temporale del delitto per cui il condannato sta scontando la pena perpetua impedisca, in ossequio all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., di inserire in un cumulo unitario i periodi di detenzione antecedenti non esime gli organi preposti dall’obbligo di formare una pluralità di cumuli parziali, ciascuno con una propria decorrenza.
Si coglie così il vizio del provvedimento, che, nell’indicare la data di decorrenza dell’esecuzione della pena per il reato più recente, ha omesso di formare un altro, distinto cumulo, comprendente la pena relativa al reato commesso in epoca anteriore e i periodi di detenzione ad esso imputabili. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Salerno, perché verifichi anche la sussistenza del concreto interesse del condannato alla formazione di cumuli separati, avuto riguardo al carattere perpetuo delle pene inflitte.
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Nota della Redazione
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