Il riconoscimento della continuazione richiede la prova del programma unitario (Cass. pen. Sez. 7 n. 4133 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, richiede un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Deve inoltre risultare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Il programma criminoso non deve essere confuso con una concezione di vita improntata al crimine e alla sua fonte di sostentamento, sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato. L’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata, congrua e priva di vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre distinte sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione aveva evidenziato come i fatti giudicati con la prima sentenza fossero stati commessi nel 2007, a notevole distanza cronologica dai fatti oggetto delle altre due pronunce, risalenti rispettivamente al 21/01/2012 (truffa) e al 26/03/2012 (furto aggravato). Con riguardo a questi ultimi, aveva inoltre escluso l’unitarietà della programmazione criminosa per la diversità di modus operandi e per la natura estemporanea della decisione di commettere il furto di un cellulare.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che il riconoscimento della continuazione postula la verifica della sussistenza di un disegno criminoso unitario, i cui confini non coincidono con la mera propensione a delinquere. Il programma criminoso, ha precisato la Corte, non deve essere confuso con una concezione di vita improntata al crimine e volta a trarne sostentamento: tale atteggiamento è sanzionato da istituti come la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato, che rispondono a un parametro opposto rispetto a quello sotteso alla continuazione, ispirato al favor rei. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria e si alimenta esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori tra le condotte, che non siano però espressivi di una indefinita adesione a un sistema di vita criminale.

La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti. Nel caso di specie, la motivazione del giudice dell’esecuzione è stata ritenuta affatto illogica: questi aveva specificamente valutato la distanza cronologica tra i fatti, la diversità delle modalità operative e la natura estemporanea della decisione di commettere il furto, escludendo con argomentazioni esaustive la sussistenza di un unitario programma criminoso.

Quanto alla dedotta omissione di valutazione circa un riconoscimento parziale della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2 e 3, la Corte ha rilevato che il giudice dell’esecuzione non si era sottratto a tale disamina, avendo motivato specificamente sul mancato riconoscimento del beneficio anche tra quelle due pronunce. Il ricorso, basato su motivi di merito e aspecifici, non si confrontava in modo concreto con l’iter logico seguito dal giudice dell’esecuzione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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