Continuazione tra reato associativo e reati scopo (Cass. pen. Sez. VII n. 27544 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reato associativo e reati scopo, l’adesione al sodalizio criminale non è sufficiente a integrare l’unicità del disegno criminoso. Occorre che il giudice accerti la presenza, nella mente dell’agente al momento dell’adesione, di una deliberazione di fondo che investa non solo la tipologia astratta delle ulteriori violazioni, ma anche gli elementi più significativi della loro concreta esecuzione. La distanza temporale tra i reati è apprezzabile come indice probatorio che, pur non decisivo, costituisce un limite logico alla ravvisabilità del vincolo, tanto più stringente quanto più lontani nel tempo siano i fatti.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati fine, per un verso omogenei ma commessi a distanza di dodici anni.

Il ricorrente deduce vizi motivazionali del provvedimento, sostenendo di aver condiviso, sin dall’adesione al sodalizio, un programma criminoso rimasto immutato nel tempo, comprensivo della consumazione delle estorsioni ai danni degli operatori commerciali del territorio controllato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Le censure, ove non costituite da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono in critiche generiche e manifestamente infondate, volte a sovrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio a quella del giudice di merito, non manifestamente illogica.

Il Giudice dell’esecuzione ha correttamente valorizzato il dato della distanza cronologica tra i reati. La distanza, pur non decisiva, opera come indice probatorio e segna un limite logico tanto più rilevante quanto più lontani siano i fatti. Il ricorrente non oppone alcun elemento concreto a questo canone di comune esperienza.

Né giova il riconoscimento della continuazione interna operato in sede di cognizione, posto che in quel caso sono state unificate violazioni commesse a giorni o a pochi mesi di distanza le une dalle altre. Manca, inoltre, ogni circostanza da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche i reati successivi.

La Corte distingue nettamente la mera condivisione del programma associativo dalla ideazione e programmazione del singolo episodio criminoso rilevante ai fini della continuazione. Con riferimento al rapporto tra reato associativo e reati scopo, occorre la presenza nella mente dell’agente di una deliberazione che comprenda gli elementi più significativi della concreta esecuzione delle ulteriori violazioni. Tali elementi non sono stati neppure prospettati: il ricorrente ha ritenuto sufficiente l’essersi sempre avvalso del prestigio criminale derivante dall’appartenenza o dalla vicinanza al sodalizio.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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