Continuazione e scelta di vita delittuosa: no al riconoscimento automatico (Cass. pen. Sez. V n. 24759 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso postula la programmazione e la deliberazione iniziale di una pluralità di condotte, delineate almeno nelle linee essenziali in vista di un unico fine. Non è sufficiente, a tal fine, la presenza di alcuni degli indici sintomatici del caso concreto, se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una scelta di vita improntata al delitto o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare secondo contingenti opportunità, non integra l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte già insieme presenti alla mente del reo, richiesta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il riconoscimento della continuazione richiede una approfondita verifica probatoria della sussistenza di concreti indicatori e della previa programmazione dei reati successivi.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per dieci episodi di furto commessi su bagagli di treni in partenza dalla stazione di Roma Termini. Il giudice aveva ritenuto più grave uno degli episodi e, su questo, aveva fissato la pena base, aumentandola poi in continuazione per gli altri delitti.

In appello era stato proposto un concordato, con cui si chiedeva di unire la pena in continuazione con altra inflitta per un episodio di rapina impropria, lesioni e resistenza, originato da un furto con modalità analoghe. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta, ritenendo non riconoscibile la continuazione e comunque troppo contenuta la pena proposta, confermando la condanna di primo grado. Il ricorrente ha impugnato la sentenza censurando il mancato riconoscimento della continuazione e il conseguente rigetto dell’istanza di concordato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ricostruendo anzitutto il perimetro dell’istituto. L’unicità del disegno criminoso presuppone che i reati da compiere siano stati previsti, almeno in linea generale, come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo, con l’inevitabile riserva di adattamento alle evenienze del caso.

Sul piano probatorio, la Corte ha ribadito che per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria una approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.

La Corte ha richiamato sul punto le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, precisando che non basta valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea. Dalla programmazione unitaria va distinta la diversa ipotesi in cui il soggetto abbia operato una generica scelta di stile di vita improntata al delitto, fattispecie che non integra l’anticipata ideazione unitaria richiesta dalla norma, come affermato anche dalla Sez. I n. 39222 del 26/02/2014.

Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva esaminato tutti gli indici sintomatici e aveva ritenuto che si versasse in questa seconda ipotesi: la tendenza a porre in essere reati dello stesso genere, frutto di altrettante determinazioni estemporanee, costituisce espressione di scelta di vita. Tale valutazione, argomentata con motivazione logica e aderente ai principi di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità.

La Corte ha escluso anche il dedotto vizio di contraddittorietà interna. Nel prendere atto che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la continuazione tra i numerosi furti, la Corte d’appello ha evidenziato di non potersi esprimere sul punto, poiché la questione non era stata oggetto di specifica impugnazione da parte del pubblico ministero e, quindi, non era stata devoluta alla sua cognizione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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