Il rifiuto dei trattamenti sanitari non giustifica il differimento facoltativo della pena (Cass. pen. n. 31891 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., postula la sussistenza di una condizione patologica che configuri una prognosi infausta ravvicinata, ovvero di un’affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in regime inframurario, ovvero di condizioni di salute talmente gravi da rendere l’espiazione contraria al senso di umanità. Il giudice di merito, ove ritenga di non accogliere l’istanza, deve fondarsi su dati tecnici concreti, disponendo gli accertamenti medici necessari e nominando un perito solo se manchi una documentazione clinica sufficiente. I trattamenti sanitari nei confronti del detenuto sono incoercibili, ma la loro accettazione, se potenzialmente risolutivi, costituisce condizione giuridica necessaria per la positiva valutazione della richiesta di differimento o di misura alternativa.
Il Fatto
La ricorrente, condannata alla pena residua di tredici anni di reclusione per reati contro il patrimonio, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Roma il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, deducendo un quadro multi-patologico. A sostegno dell’istanza, la difesa aveva insistito per l’espletamento di una perizia medica volta ad accertare l’incompatibilità tra le condizioni di salute e il regime detentivo.
Il Tribunale aveva rigettato l’istanza, rilevando che il quadro clinico era adeguatamente gestito dalla medicina penitenziaria anche tramite il ricorso a strutture sanitarie esterne ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. e che la detenuta aveva ripetutamente rifiutato controlli e terapie. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la sottovalutazione del quadro clinico e la mancata disposizione della perizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato indirizzo di legittimità in tema di differimento facoltativo della pena per motivi di salute. Ha ribadito che il giudice, nell’accertare l’eventuale incompatibilità, deve valutare non solo l’adeguatezza delle cure in ambito carcerario, ma anche la compatibilità delle condizioni del detenuto con le finalità rieducative della pena, considerando la durata della pena, l’età e la pericolosità sociale del soggetto.
La Corte ha quindi verificato che il Tribunale aveva correttamente applicato tali principi. Dalla documentazione sanitaria emergente emergeva che le patologie erano trattabili e di fatto trattate in istituto, con la possibilità di ricorrere a luoghi di cura esterni. In tale contesto, il mancato espletamento della perizia non integrava alcun vizio, in quanto la giurisprudenza richiede la nomina del perito solo in assenza di dati clinici sufficienti, mentre nel caso di specie gli atti erano completi.
Decisivo è apparso, inoltre, l’accertato comportamento della detenuta, che aveva rifiutato senza giustificazione le cure e i controlli specialistici nel periodo precedente, con conseguente “labile aderenza” alle prescrizioni mediche. Sul punto la Corte ha richiamato il principio per cui i trattamenti sanitari sono incoercibili, ma la loro accettazione si pone come condizione giuridica necessaria alla positiva valutazione dell’istanza quando gli stessi siano potenzialmente risolutivi delle condizioni di salute deteriorate.
La Corte ha infine rilevato che, non essendo state contestate la residua pericolosità e il rischio di recidiva, e considerata la situazione di buon compenso clinico, l’espiazione della pena non risultava in contrasto con il diritto alla salute o con il senso di umanità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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