La mera affermazione interlocutoria non prova la “locale” di ‘ndrangheta in Melicucco (Cass. pen. Sez. 1 n. 2856 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per una nuova articolazione periferica (“locale”) di un sodalizio mafioso storico, anche in difetto di reati fine e di esteriorizzazione della forza intimidatrice, esige la prova del collegamento con la struttura “madre” e la riproduzione del tipico modulo organizzativo, lasciando presagire il pericolo per l’ordine pubblico. Il giudice cautelare deve esplicitare i connotati identificativi dell’articolazione, il programma, la composizione soggettiva e i reati fine, quando l’esistenza della “locale” non sia stata mai accertata giudizialmente. La valenza indiziaria di un passaggio intercettivo è infirmata da successivi colloqui che ne negano la portata. Infine, la precedente condanna per partecipazione a un sodalizio mafioso operante su un diverso territorio non vale a surrogare il difetto di prova, seppur nei limiti della fase indiziaria, in ordine al nuovo fatto associativo.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del delitto di partecipazione, con il ruolo di promotore, dirigente e organizzatore, all’associazione mafiosa ‘ndrangheta, quale “capo società” della “locale di Melicucco”, con contestazione dal 2011 al 2021.
A sostegno della misura, il compendio indiziario si fondava principalmente su conversazioni tra presenti intercettate tra Giuseppe Barbaro, esponente di vertice della cosca Barbaro “Castani”, e il deceduto Rocco D’Agostino. I colloqui riguardavano il recupero di una somma di denaro affidata a un terzo per un’operazione di importazione di droga, andata a vuoto, per la quale l’indagato avrebbe svolto il ruolo di garante. Il Tribunale del riesame confermava l’ordinanza genetica, e il difensore proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando i vizi di motivazione denunciati. In primo luogo, ha rilevato che il Tribunale non ha dimostrato l’esistenza di un’autonoma articolazione mafiosa a Melicucco, la cui operatività non è mai stata oggetto di accertamento giudiziale. Richiamando i canoni interpretativi per la delocalizzazione delle mafie storiche, la Corte ha ricordato che è necessaria la prova del collegamento con la struttura “madre” e la riproduzione dei tipici moduli organizzativi.
Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata non ha esplicitato i connotati identificativi della presunta “locale”, il suo programma, la composizione soggettiva o i reati fine. L’unico elemento emerso, la conversazione del 14 maggio 2021 in cui Rocco D’Agostino indicava l’indagato come “capo società”, è stato ritenuto di non agevole lettura e privo di fonte. La sua valenza indiziaria è stata inoltre giudicata infirmata dal successivo colloquio, captato il 28 giugno 2021, in cui Giuseppe Barbaro negava all’indagato un ruolo criminale sul territorio di Melicucco, affermazione condivisa dallo stesso D’Agostino, che evocava la presenza di altri esponenti di ‘ndrangheta.
La Corte ha poi escluso che le lacune potessero essere colmate da altri elementi. Né le conoscenze vantate con famiglie mafiose, né l’intervento di parenti della moglie dell’indagato per onorare il debito possono costituire, senza un’adeguata spiegazione, indizio di adesione mafiosa, specie in considerazione del legame parentale. Altrettanto poco approfondite sono risultate le allegazioni difensive circa una possibile cointeressenza dell’indagato nell’affare, circostanza che avrebbe potuto ricondurre la sua presenza alla compartecipazione in un’operazione fraudolenta, piuttosto che al ruolo di garante tramite la spendita di influenza criminale.
Infine, la Corte ha sancito che il riferimento alla precedente condanna per associazione mafiosa non è dirimente. Il precedente giudicato può assumere valenza interpretativa dei nuovi accadimenti, ma non può surrogare il difetto di prova sul nuovo fatto associativo, tanto più quando la condanna riguardava un’articolazione operante a Rosarno e la nuova imputazione riguarda un ruolo apicale su un diverso territorio, senza che il Tribunale abbia fornito una congrua giustificazione su tempi e modalità del presunto spostamento. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Nota della Redazione
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