Rito abbreviato errore di calcolo riduzione rettificabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 474 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di computo nella determinazione della pena, consistente nella non corretta applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato dall’art. 442 cod. proc. pen., integra un vizio di natura meramente calcolativa. Detto errore è rettificabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., che consente alla Corte di cassazione di procedere alla correzione della pena senza necessità di rinvio, quando la motivazione del provvedimento impugnato contenga tutti gli elementi necessari per la rideterminazione. L’annullamento senza rinvio è pertanto limitato al solo trattamento sanzionatorio, ove la quantificazione della pena risulti frutto di un errore di calcolo e non di una erronea valutazione di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati, riconoscendo a entrambi le circostanze attenuanti generiche, e applicando la diminuente del rito abbreviato. Avverso tale sentenza, il comune difensore proponeva due distinti ricorsi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per un evidente errore di calcolo nella determinazione della pena, in particolare nell’applicazione della riduzione di un terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi meritevoli di accoglimento, rilevando che il giudice di appello, nel rideterminare la pena per entrambi gli imputati, era incorso in un evidente errore di computo della quantità della stessa. Tale errore, secondo il Collegio, è rettificabile ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte il potere di procedere alla correzione della pena erroneamente determinata.
La Suprema Corte ha precisato che l’art. 442, comma 3, cod. proc. pen. (rectius comma 2) stabilisce che, quando si procede per un delitto, il giudice determina la pena diminuendola di un terzo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva erroneamente quantificato la pena, non applicando correttamente tale riduzione.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena in anni quattro, mesi due di reclusione ed euro ottocento di multa per il primo imputato e in anni due, mesi otto di reclusione ed euro cinquecentotrentaquattro di multa per il secondo.
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Nota della Redazione
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