Continuazione in executivis: verifica rigorosa del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 7 n. 22213 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati, anche in sede di esecuzione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., richiede una approfondita e rigorosa verifica volta ad accertare se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale degli illeciti e lo stato di tossicodipendenza costituiscono indici rivelatori, ma non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo. L’apprezzamento degli elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata, congrua, priva di vizi logici e di travisamenti di fatto.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la sua istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente deduce che il giudice dell’esecuzione avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso. Tale unicità sarebbe, a suo avviso, certamente sussistente, in ragione della parziale omogeneità delle condotte e dell’elemento della tossicodipendenza, che fungerebbe da fattore unificatore tra le condotte stesse.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede esecutiva e non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita e rigorosa verifica. Occorre riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

Il Collegio richiama quindi il consolidato indirizzo per cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, così come la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici rivelatori. Essi, pur indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono di per sé soli di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3 n. 3111 del 2014). Il riscontro degli elementi rilevanti resta rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici né travisamenti di fatto (Sez. 1 n. 354 del 1991).

Quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, la Corte ribadisce che l’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen. ne impone una specifica valutazione quale elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo ai reati a tale stato collegati o da esso dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni richieste per la configurabilità dell’istituto di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1 n. 50716 del 2014; Sez. 1 n. 33518 del 2010; Sez. 4 n. 33011 del 2008).

Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi. Ha evidenziato gli elementi decisivi per escludere l’unicità del disegno criminoso, analizzando ciascuna sentenza e indicando le plurime ragioni per le quali non poteva ravvisarsi l’unitaria e anticipata deliberazione criminosa. Ha valorizzato la parziale eterogeneità dei reati e, per quelli omogenei, la diversità del modus operandi e dei correi. Quanto alla tossicodipendenza, l’ordinanza ha motivatamente ritenuto, alla luce delle tipologie di reato, dei luoghi e tempi di consumazione e delle disomogenee caratteristiche delle singole condotte, l’assenza di alcuna documentabile relazione tra queste e la condizione tossicomanica.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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