Il tempo non attenua le esigenze cautelari per la doppia presunzione (Cass. pen. Sez. 1 n. 13362 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche quando sia richiesta la sostituzione della misura. La clausola di esclusione di cui all’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria. Il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume rilievo ex se come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari; esso può essere valutato come fatto sopravvenuto solo se accompagnato da ulteriori elementi dimostrativi dell’affievolimento del pericolo e della maggiore affidabilità dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, su appello del pubblico ministero, aveva nuovamente applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998, in relazione all’invio di false dichiarazioni di disponibilità al lavoro per cittadini extracomunitari. Il giudice per le indagini preliminari aveva dapprima disposto gli arresti domiciliari, ritenendo superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e successivamente aveva aggravato la misura a causa della violazione delle prescrizioni. Il Tribunale ordinario aveva poi sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ritenendo attenuate le esigenze cautelari per il decorso del tempo e la buona condotta detentiva.
Il Tribunale del riesame, riformando tale decisione, aveva invece giudicato irrilevante il mero decorso del tempo e aveva valorizzato le pregresse violazioni commesse dall’indagato, evidenziando l’assenza di fatti nuovi idonei a dimostrare una sopravvenuta affidabilità. Avverso tale ordinanza l’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui il decorso del tempo, anche se prolungato, non assume rilievo autonomo ai fini dell’affievolimento delle esigenze cautelari, ma deve essere accompagnato da ulteriori elementi sintomatici. Ha inoltre precisato che, per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la doppia presunzione opera anche in sede di sostituzione della misura, con la conseguenza che la prova contraria non può essere desunta dal solo tempo trascorso in regime carcerario.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ritenuto logica la valutazione del Tribunale circa la persistenza del pericolo di recidiva. La modifica normativa e la sospensione dall’Ordine degli avvocati non escludevano la possibilità di commettere reati analoghi con modalità diverse. Ha valorizzato la giurisprudenza secondo cui il pericolo può sussistere anche per gli autori di reati propri che abbiano perso la qualifica, potendo agire come concorrenti nel reato, e ha ricordato che l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento alla commissione di delitti della stessa specie.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la valutazione dell’inidoneità degli arresti domiciliari era implicita nell’intero impianto motivazionale dell’ordinanza impugnata. La violazione delle prescrizioni era avvenuta proprio durante la sottoposizione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dimostrando l’inutilità del presidio e la totale inaffidabilità dell’indagato. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo la trasmissione dell’estratto del provvedimento al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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