Permessi premio e reati ostativi: condizioni di accesso dopo la riforma Cartabia (Cass. pen. Sez. VII n. 22214 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione del permesso premio ai condannati per reati ostativi di “prima fascia” che non collaborano con la giustizia, dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, le condizioni di accesso al beneficio sono più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Il condannato deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento, anche se la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento. Deve inoltre allegare elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Non può disconoscersi, tuttavia, la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo contro il decreto del Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la richiesta di permesso premio formulata ai sensi dell’art. 30-ter legge n. 354/1975. Il condannato lamenta la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in punto di ribadito diniego del beneficio.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale sulla persistenza dei collegamenti con il contesto criminale di appartenenza e sull’adempimento degli obblighi riparatori.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione dell’istituto, ricordando che il permesso premio è caratterizzato da una specifica funzione pedagogico-propulsiva, quale parte integrante del trattamento, che si accompagna a quella premiale, connessa alla regolare condotta e all’assenza di pericolosità sociale. Il giudice deve accertare tre requisiti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Quanto al secondo requisito, il rigore valutativo cresce nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, rilevando in senso negativo la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante.

Il Collegio richiama poi il nuovo regime introdotto dalla riforma Cartabia, che consente i benefici ai detenuti per reati ostativi anche in assenza di collaborazione, a condizione che dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione o l’assoluta impossibilità, alleghino elementi specifici e ulteriori rispetto alla condotta carceraria e alleghino iniziative a favore delle vittime. Il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, con acquisizione di informazioni sull’operatività del sodalizio, sul profilo criminale, sulla posizione associativa e sulle infrazioni disciplinari.

Nel caso concreto, il Tribunale ha spiegato con argomenti solidi il mancato riscontro di elementi capaci di attestare la recisione dei collegamenti con il contesto mafioso-criminale, essendo dirimente il richiamo agli esiti insoddisfacenti dell’osservazione scientifica della personalità. Le censure del ricorrente sconfinano nel merito, assumendo carattere contro-valutativo, estraneo al sindacato di legittimità.

Il convincimento del Tribunale appare ineccepibile anche quanto all’obbligo di riparazione in favore delle vittime, non adempiuto, né dedotta l’assoluta impossibilità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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