Improcedibile il conto dell’agente della riscossione finché pendono i termini di inesigibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 9 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto la gestione di un agente della riscossione, il conto giudiziale è improcedibile quando, alla chiusura dell’esercizio, risultino residui attivi da riscuotere e non siano ancora spirati i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità. Il conto, infatti, deve essere valutato unitariamente, con riguardo a tutte le riscossioni e a tutti i versamenti eseguiti dal contabile nel periodo di gestione, e solo alla scadenza dei termini può essere accertata la situazione di credito, debito o pareggio. La declaratoria di improcedibilità non equivale a discarico dell’agente, ma onera quest’ultimo a ripresentare il conto, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto reso dall’agente contabile della riscossione, nella qualità di concessionario delle somme affidate dall’amministrazione universitaria, per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale risulta sottoscritto digitalmente dall’agente, controfirmato dal responsabile del procedimento e parificato.
Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, ha chiesto la fissazione dell’udienza, evidenziando un carico di residui da riscuotere e rilevando che la generale disciplina sulla resa del conto deve essere coordinata, per gli agenti della riscossione, con la normativa speciale che scandisce i termini delle dichiarazioni di inesigibilità. Ha quindi prospettato la improcedibilità dell’esame del conto. Nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione universitaria; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla necessità di valutare il conto giudiziale unitariamente, cioè con riguardo a tutte le riscossioni e a tutti i versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione. Solo alla fine del periodo considerato il conto può dimostrare, e la Corte può pronunciarsi su, quale sia la situazione di credito, debito o pareggio della gestione affidata.
Nel caso concreto, il conto reca residui attivi da riscuotere, a inizio e a fine esercizio. La Corte richiama l’art. 68, quarto comma, del d.l. n. 18/2020, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. c), del d.l. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021, che in deroga all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999 ha prorogato i termini delle comunicazioni di inesigibilità.
Poiché le quote sono state affidate all’agente nell’anno 2021, le relative comunicazioni potevano essere presentate entro il 31 dicembre 2026. Tale termine è stato ulteriormente prorogato dall’art. 1, comma 253, della legge n. 197/2022, che per le quote in esame ha fatto slittare il termine al 31 dicembre 2032.
Ne deriva che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, permane la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con ricadute sulle riscossioni e quindi sul discarico delle singole partite. La Corte richiama la costante giurisprudenza contabile sul punto, confermando che non sussistono i presupposti per l’esame del conto nel merito.
Infine, il Collegio precisa che l’improcedibilità, allo stato degli atti, non equivale a discarico dell’agente contabile, ma onera quest’ultimo alla ripresentazione del conto, regolarmente sottoscritto e parificato, alla scadenza dei termini prorogati. Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., perché il giudizio è stato definito con pronunzia in rito su questione preliminare.
Nota della Redazione
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