Partecipazione societaria indiretta e motivazione sulla convenienza economica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 171 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo esercitato dalla Corte dei conti sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria indiretta, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, involge la motivazione del provvedimento e i parametri della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e dell’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata del servizio. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 impone all’amministrazione una motivazione analitica delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata. Tale onere non è soddisfatto quando difetti una valutazione comparativa, anche quantitativa, tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite gara, né un quadro economico di raffronto con i costi attuali. La carenza motivazionale è assorbente degli ulteriori profili critici e giustifica il parere sfavorevole.

Il Fatto

Un comune istante ha sottoposto al controllo preventivo della Sezione regionale di controllo per la Lombardia la propria deliberazione consiliare di acquisizione di una partecipazione indiretta in una società affidataria del servizio di igiene urbana, tramite la società partecipata gestrice del servizio idrico integrato di cui i comuni istanti sono soci.

L’operazione, promossa dalla capogruppo e sostenuta da un parere favorevole della conferenza metropolitana, mira all’aggregazione delle gestioni in house dei rifiuti secondo il modulo dell’in house a cascata. Alla deliberazione erano allegati documenti di scenario, piano industriale, valutazioni del capitale economico e fairness opinion. Analoga questione è stata trattata congiuntamente per le numerose richieste di parere di altri comuni sulla medesima operazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione qualifica l’atto come esercizio di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti, avente ad oggetto la motivazione del provvedimento. Il thema decidendum non è quindi l’opportunità dell’operazione, ma la conformità dell’atto ai parametri normativi e, in particolare, all’onere di motivazione analitica.

La Corte richiama l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, che esige l’indicazione delle ragioni e finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata. Su questa base conferma il proprio orientamento secondo cui l’onere non è soddisfatto quando manchi una valutazione comparativa, anche di carattere quantitativo, tra il modello in house providing e l’esternalizzazione tramite acquisto sul mercato.

Nel caso concreto difetta un quadro economico di confronto rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione, così come una valutazione comparativa dei costi della futura gestione in house rispetto ai costi dei gestori attuali o ai costi stimati di un progetto da porre a base di gara. Il percorso argomentativo poggia anche sulla precedente deliberazione della Sezione che ha ritenuto insuperabili e assorbenti le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata.

La Sezione osserva che, pur non essendo l’affidamento del servizio contestuale all’acquisizione della partecipazione, l’operazione è dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore, con previsione dell’affidamento a partire dal 2026 e crescita progressiva degli abitanti serviti. Nonostante tali previsioni, né nella deliberazione né negli allegati sono rinvenibili elementi di valutazione della convenienza economica della futura gestione rispetto a quella attuale.

La Corte dichiara assorbenti le carenze motivazionali in ordine alla convenienza economica e all’analisi dell’alternativa tra gestione diretta ed esternalizzata, lasciando in disparte gli ulteriori profili, e conclude con parere sfavorevole. Dispone la trasmissione via PEC al sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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