Cessazione della materia del contendere e riliquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 104 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici, qualora l’INPS abbia riliquidato il trattamento in applicazione dell’orientamento delle Sezioni Riunite di questa Corte, la domanda attorea deve intendersi riduttivamente emendata in conformità a tale dictum. Ne consegue la cessazione della materia del contendere, sul piano sostanziale, con integrale compensazione delle spese di lite quando la definizione sopravvenga in esigua posteriorità temporale rispetto alla soluzione interpretativa delle Sezioni Riunite.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Guardia di Finanza collocato in quiescenza dal 3 maggio 2021, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania lamentando che le quote A e B della pensione fossero state calcolate con l’aliquota complessiva del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché con l’aliquota del 44% contemplata dall’art. 54 del medesimo d.P.R. per chi avesse maturato tra quindici e venti anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995.
Ha quindi domandato la riliquidazione con l’aliquota del 44% e il pagamento dei maggiori ratei. Costituitosi l’INPS, l’Istituto ha evidenziato di aver già rideterminato in melius il trattamento in applicazione della sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021, preannunciando il pagamento degli arretrati con il rateo di novembre 2022 e reputando cessata la materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico rileva che il ricorrente ha esplicitamente concordato sulla cessazione della materia del contendere. Sul piano sostanziale, tale esito riflette l’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite, ossia l’applicazione dell’aliquota annua del 2,445% in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995.
Nel caso di specie, l’anzianità utile era pari a sedici anni e quattro mesi, come risultante dalla documentazione allegata al ricorso. Su questa base la Corte afferma che la domanda attorea deve reputarsi riduttivamente emendata in conformità al dictum delle Sezioni Riunite.
Il percorso argomentativo si fonda dunque sul riconoscimento della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, conseguente all’adeguamento spontaneo dell’Istituto al nuovo indirizzo interpretativo. Il giudice non procede a una autonoma rideterminazione delle competenze, ma prende atto della conformazione della pretesa al criterio indicato dalle Sezioni Riunite.
Quanto alle spese, la Corte ne dispone l’integrale compensazione tra le parti. La ragione è individuata nell’esigua posteriorità temporale del giudizio rispetto alla soluzione interpretativa delle Sezioni Riunite, in paragone ai pregressi approdi giurisprudenziali tanto in primo grado quanto in appello.
La pronuncia dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Nota della Redazione
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