Abrogazione implicita dello scudo erariale e responsabilità per incarico illegittimo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 143 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge 7 gennaio 2026, n. 1, nell’esercizio della delega e in attuazione delle indicazioni della Corte costituzionale (Corte cost. n. 132 del 2024), ha novellato l’art. 1 della legge n. 20/1994, tipizzando la nozione di colpa grave, rimodulando il potere riduttivo e ridefinendo il regime della prescrizione. L’art. 6 della medesima legge n. 1/2026, disponendo l’applicazione delle nuove disposizioni ai giudizi e ai procedimenti pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato, determina l’abrogazione implicita della disciplina transitoria di cui all’art. 21, comma 2, D.L. n. 76/2020 (c.d. “scudo erariale”). Ne consegue che, per le condotte poste in essere dopo il 17 luglio 2020, la limitazione della responsabilità ai soli danni dolosamente voluti, limitatamente alle condotte attive, non può più trovare applicazione nei giudizi pendenti, tornando a essere risarcibili anche le condotte commissive gravemente colpose. Il conferimento di un incarico direttivo a soggetto privo dei titoli di studio e professionali richiesti dalla legge regionale e dal regolamento dell’ente, senza attivazione di alcuna procedura selettiva, integra colpa grave inescusabile in capo all’organo che ratifica la scelta, qualificandosi la prestazione resa come del tutto inutile e, pertanto, interamente risarcibile.
Il Fatto
La Procura regionale aveva convenuto in giudizio il Presidente e due componenti del Consiglio di amministrazione di una IPAB veneta, nonché un terzo componente assente alla sola delibera di ratifica, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale. L’ente aveva conferito l’incarico di Segretario Direttore, con contratto di prestazione d’opera professionale di durata semestrale, ad uno psicologo dipendente della struttura, privo dei requisiti di laurea e di qualifica dirigenziale previsti dall’art. 56, comma 16, della legge regionale Veneto n. 30/2016 e dal regolamento interno, senza indire alcuna selezione pubblica. L’atto presupposto era stato adottato dal Presidente e successivamente ratificato dal Consiglio, che aveva anche modificato i requisiti di accesso per altre posizioni dirigenziali. Dopo l’intervento della Regione, che aveva segnalato la non conformità della procedura, l’incaricato aveva rassegnato le dimissioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, affermando che tra invito a dedurre e citazione non è richiesta una totale corrispondenza, essendo sufficiente la coerenza sul nucleo essenziale della contestazione, salva l’ipotesi di una mutazione ontologica dei fatti costitutivi. Nel merito, ha accertato la gravissima illegittimità del conferimento dell’incarico, avvenuto in assenza di qualsivoglia procedura selettiva e in favore di soggetto privo dei titoli richiesti. Ha escluso che una delibera consiliare potesse validamente derogare al regolamento interno, non essendo quest’ultimo un atto disponibile ad personam. Ha altresì escluso la configurabilità di una legittima reggenza, sia per la carenza dei requisiti in capo all’incaricato, sia perché la soluzione concretamente prescelta non era quella della reggenza.
Il Collegio ha quindi qualificato come dolosa la condotta del Presidente, che aveva agito in piena autonomia per sostituire il precedente direttore con una persona di fiducia, e come gravemente colposa quella dei componenti del consiglio che avevano ratificato la scelta senza contestarla. Ha assolto il componente assente alla delibera di ratifica, non avendo concorso causalmente alla produzione del danno. Quanto alla disciplina applicabile, la Corte ha affrontato il tema dell’efficacia temporale della riforma di cui alla legge n. 1/2026. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024, la Sezione ha interpretato l’art. 6 della legge n. 1/2026 nel senso dell’applicazione integrale e retroattiva del nuovo regime ai giudizi pendenti. Ciò determina l’abrogazione implicita dello “scudo erariale” di cui all’art. 21, comma 2, D.L. n. 76/2020, essendo venuto meno il presupposto della sua natura transitoria ed eccezionale rispetto a un regime generale ormai sostituito.
Non rilevando più la distinzione tra condotte attive e omissive ai fini della risarcibilità del danno, la condotta commissiva gravemente colposa dei due componenti torna a essere sanzionabile. Il danno è stato integralmente posto a carico del Presidente a titolo di dolo, mentre i due componenti sono stati condannati in via sussidiaria, con applicazione del potere riduttivo obbligatorio ex art. 1, comma 1-octies, legge n. 20/1994, nella misura del doppio del compenso percepito o, in mancanza, del 30% del danno. La circostanza che uno dei convenuti non avesse percepito emolumenti non è stata ritenuta ostativa, trattandosi di criterio di quantificazione del danno e non della responsabilità.
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Nota della Redazione
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