Diploma falso e retribuzione indebita: responsabilità erariale del supplente A.T.A. (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza del titolo di qualificazione professionale richiesto dalla normativa per accedere a un contratto di lavoro pubblico recide il nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione. Il contratto stipulato in violazione dei requisiti di legge è nullo per illiceità della causa, cosicché la percezione degli emolumenti è indebita. Il lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio inesistente, risponde per responsabilità erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita e alla correlata indennità NASPI. Il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice contabile di quantificare il danno oltre il petitum della Procura.

Il Fatto

La Procura contabile contesta al convenuto di aver prestato servizio senza titolo, come collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A. presso un convitto nazionale, in tre periodi compresi tra il 2018 e il 2021, sulla base di un diploma di qualifica professionale ritenuto falso e di un pregresso rapporto di lavoro in realtà mai svolto.

I titoli erano stati dichiarati per partecipare a una procedura di aggiornamento delle graduatorie di istituto indetta con d.m. n. 640 del 30.8.2017. La notizia di danno deriva da una informativa della Procura della Repubblica, che aveva richiesto il rinvio a giudizio per i reati di falso e truffa aggravata. La pubblica accusa ha quantificato la pretesa in misura pari al 50% delle retribuzioni lorde e della indennità NASPI, valorizzando la parziale utilità dell’attività svolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile: la mancanza del titolo professionale normativamente richiesto per accedere al lavoro pubblico recide il rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione. La violazione della normativa sui requisiti di accesso rende il contratto nullo per illiceità della causa e consente di qualificare come indebita la retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto. In questi termini la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso configura responsabilità erariale.

La Corte richiama un indirizzo più recente, volto a riconoscere una parziale utilità alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con qualifica non elevata implicante mansioni basiche, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20 del 1994. Su questa base la Procura ha quantificato il danno nella misura del 50% delle somme erogate. Il Collegio osserva però che il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di ultrapetizione limitano la quantificazione al petitum, pur meritando la questione teorica maggiore riflessione.

Sul piano probatorio, la responsabilità è ampiamente provata. L’Ufficio scolastico regionale ha attestato che il numero seriale del diploma indicato dal convenuto non corrisponde a quelli assegnati all’istituto presso cui egli aveva dichiarato di averlo conseguito, ma a un diverso istituto. Il registro dei diplomi sequestrato in sede penale presenta macroscopiche irregolarità: non è sottoscritto dal dirigente scolastico e reca per tutti i candidati il massimo dei voti. Anomalo è anche l’avviso tardivo, a quasi sei anni di distanza, di una sessione straordinaria di esami.

Da tali elementi indiziari il Collegio desume inequivocabilmente che il convenuto non abbia conseguito il titolo dichiarato e che fosse consapevole della sua falsità. Non avendo titolo per partecipare alla procedura, perde rilievo la falsità della dichiarazione sulla pregressa attività lavorativa, utile solo al miglior collocamento in graduatoria. La Corte esclude invece gli ulteriori elementi probatori riferiti a fatti e soggetti diversi, non pertinenti alla vicenda.

Il danno è liquidato in euro 16.480,23 per le retribuzioni e 9.528,80 per l’indennità NASPI, con rivalutazione dalle rispettive decorrenze e interessi legali dal deposito sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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