Pensione privilegiata, rigetto per le infermità non dipendenti da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 427 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il consenso manifestato dalle parti nel verbale della visita diretta presso il Collegio medico legale e la mancata formulazione di osservazioni critiche alle conclusioni della relazione preliminare del consulente tecnico d’ufficio rendono non contestata la dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il giudice recepisce tali conclusioni quando non siano rinvenibili elementi di fatto idonei a inficiarle. Ne consegue il rigetto dei capi di domanda concernenti le infermità non dipendenti da causa di servizio e quelle non ascrivibili a classifica, mentre la residua questione di classifica giustifica il rinvio a supplemento istruttorio e alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite.

Il Fatto

Un ex dipendente della Polizia penitenziaria, dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, ha agito dinanzi alla Corte dei conti per ottenere l’attribuzione della pensione privilegiata, deducendo la dipendenza da causa di servizio di cinque infermità e la loro ascrivibilità a classifica. Per tre patologie il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva negato la dipendenza causale; per altre due era stata negata l’ascrivibilità a classifica o l’ascrizione in tabella A.

Costituitosi l’INPS, che ha resistito ed eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei, il Ministero della Giustizia non si è costituito. La Sezione ha demandato al Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa una consulenza tecnica d’ufficio per accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio delle infermità contestate e la classifica delle altre.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico ha fondato la decisione sul comportamento processuale delle parti costituite. Nel verbale della visita diretta presso il Collegio medico legale le parti avevano concordato che la dipendenza da causa di servizio non sussistesse per nessuna delle tre patologie contestate, che la sinusite non fosse ascrivibile a classifica e che la spondilodiscoartrosi andasse ascritta in ottava categoria.

A tale accordo ha fatto seguito la relazione preliminare del consulente, pienamente conforme alle conclusioni concordate, e la successiva assenza di osservazioni critiche. La Corte ha ritenuto che tale consenso e la mancata contestazione rendano indubbio che non siano dipese da causa di servizio né la patologia psichiatrica, né quella bronchiale, né quella ipertensiva, e che la sinusite fronto-etmoidale non sia meritevole di ascrizione a classifica.

Il giudice ha inoltre escluso che fossero rinvenibili elementi di fatto suscettibili di inficiare le conclusioni del consulente, recepite sulla base del consenso delle parti. Su questa base ha rigettato i capi di domanda relativi a quelle quattro patologie.

Diversa è stata la soluzione per la classifica della spondilodiscoartrosi diffusa, rispetto alla quale residua una questione da accertare. La Corte ha pertanto disposto con separata ordinanza un supplemento istruttorio e ha rinviato alla sentenza definitiva il regolamento delle spese di lite, proprio in ragione della pendenza di tale accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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