Improcedibile il conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 60 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando ricopra la qualifica di agente contabile per debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock destinate a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario per debito di vigilanza, che si limita a sorvegliare il corretto impiego dei beni assegnati agli uffici e alla gestione delle scorte di uso immediato, resta estraneo all’obbligo di resa del conto. In difetto di tale obbligo, il giudizio di conto è improcedibile, non ravvisandosi la legittimazione passiva dell’agente. La qualificazione dell’attività svolta va condotta sugli atti e sulle risultanze istruttorie, non sulla mera formale compilazione del modello di conto.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per le Marche è investita del giudizio di conto nei confronti del consegnatario di beni mobili in servizio presso un comune, per l’esercizio finanziario 2018. Il magistrato istruttore, nella relazione d’irregolarità, aveva rilevato il ritardo nella presentazione del conto, la carenza della documentazione minima prevista dall’art. 139, comma 2, del Codice di Giustizia Contabile e l’omessa indicazione di carico, scarico e consistenza di fine anno dei beni elencati, contestando inoltre l’assenza di una vera gestione di magazzino.
Il magistrato ha investito il Collegio della questione di ammissibilità o improcedibilità del conto e, in via subordinata, della sua irregolarità. Il consegnatario ha chiesto l’archiviazione senza addebiti, sostenendo in particolare di non avere mai gestito alcun magazzino o deposito comunale. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, a mente del quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Il medesimo criterio è ripreso dal D.P.R. n. 254/2002, che impone la resa del conto ai soli consegnatari per debito di custodia (artt. 11 e 23) ed esclude i consegnatari per debito di vigilanza (art. 12).
La Corte ricostruisce la distinzione sulla scorta della giurisprudenza contabile consolidata. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’Amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso e per la gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.
Su questa base il Collegio accerta, in linea con le risultanze istruttorie, che l’attività del consegnatario non comportava alcun debito di custodia, ma di mera vigilanza. L’accertamento trova conferma nella stessa memoria difensiva, con cui l’agente ha riconosciuto di non aver gestito alcun magazzino o deposito dell’ente. La circostanza assume rilievo decisivo: il modello di conto formalmente conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996 non vale a fondare l’obbligo quando difetta il presupposto sostanziale della custodia.
Richiamata la giurisprudenza in materia (tra le altre, Sezione Calabria n. 313/2020, Sezione Veneto n. 217/2018, Sezione Abruzzo n. 102/2015), la Corte dichiara il giudizio improcedibile, non essendo ravvisabile in capo all’agente l’obbligo di resa del conto giudiziale. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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