Controllo spese elettorali accertato anche dopo sanatoria istruttoria (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 23 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da liste e gruppi di candidati e la regolarità della documentazione prodotta, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. La discrasia contabile del rendiconto, sanata in corso di istruttoria mediante la produzione delle fonti di finanziamento e del documento di identità del sottoscrittore, non preclude l’accertamento di regolarità. L’accertamento positivo richiede che le spese dichiarate rientrino nelle tipologie dell’art. 11, legge n. 515/1993 e non superino il limite dell’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012.

Il Fatto

Nell’ambito delle elezioni amministrative del 2024 del Comune di Sanremo, rientrante tra i Comuni soggetti al controllo per superamento della soglia dei 30.000 abitanti, una lista presentava il rendiconto delle spese elettorali, trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Liguria.

Il prospetto iniziale indicava esclusivamente spese per euro 260,00, destinate a produzione, acquisto e affitto di materiali e mezzi per la propaganda, senza però indicare le fonti di finanziamento né allegare il documento d’identità del sottoscrittore. La Sezione avviava quindi l’istruttoria, chiedendo chiarimenti alla lista.

La Motivazione della Corte

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha preso in esame la documentazione trasmessa, verificandone la conformità ai parametri di legge. La verifica ha riguardato sia la conformità alla legge delle spese sostenute sia la regolarità della relativa documentazione.

Le spese dichiarate sono state ricondotte alle tipologie previste dall’art. 11, legge n. 515/1993. Esse, inoltre, non superavano il limite di importo stabilito dall’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012. Alla rendicontazione risultavano allegate le due fatture giustificative delle spese.

Il profilo critico è emerso sul piano documentale: il rendiconto iniziale era privo delle fonti di finanziamento e del documento d’identità del sottoscrittore. Da qui la nota istruttoria con cui sono stati richiesti chiarimenti alla lista.

La lista ha sanato la discrasia contabile producendo un nuovo prospetto recante fonti di finanziamento pari a euro 260,00, derivanti da fondi propri del sottoscrittore, e allegando copia del documento d’identità di quest’ultimo. Il Collegio ha quindi ritenuto integrata la regolarità della documentazione richiesta dalla legge.

All’esito dell’esame collegiale, la Sezione regionale di controllo ha accertato la regolarità del rendiconto della lista, disponendo la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo, per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata, e l’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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