Conto del consegnatario irregolare senza i registri analitici della gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 130 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è la procedura giudiziale necessaria con cui si verifica se l’agente contabile ha reso conto del modo legale di gestione delle risorse pubbliche. Destinatario del rendiconto è l’agente contabile, non l’ordinatore della spesa né il soggetto che cura la mera trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C., e rende infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il consegnatario di beni mobili assume un obbligo di custodia che impone la resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, con esposizione di debito iniziale, carichi, scarichi e rimanenze. Il conto che non rechi tali risultanze è irregolare, non supplendo la documentazione trattenuta dall’Amministrazione né la parificazione amministrativa.
Il Fatto
Il magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione in ordine alle irregolarità del conto giudiziale reso dal consegnatario di beni mobili di un centro di rifornimento e mantenimento dell’Amministrazione militare, per il periodo 01.01.2020–31.12.2020, depositato il 13.07.2022. Il conto era stato compilato sul modello 16/M, di riepilogo valutativo delle variazioni di carico, e non sul modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996. Non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno prescritta dall’art. 139, comma 2, C.G.C.. Non risultando possibile pervenire all’approvazione delle risultanze e al discarico, si chiedeva la fissazione dell’udienza.
L’Amministrazione eccepiva che gli allegati e la documentazione giustificativa restano presso i propri uffici ai sensi dell’art. 140, comma 5, C.G.C. e che la parificazione aveva eseguito il controllo interno. L’agente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando il responsabile del procedimento quale soggetto tenuto alla resa del conto, e chiedeva in subordine l’integrazione del contraddittorio o la restituzione degli atti per la prosecuzione dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C. e dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, che configura il giudizio di conto come procedura necessaria a verificare la capacità dell’agente di rendere conto del denaro pubblico. I destinatari sono gli agenti che riscuotono entrate ed eseguono spese, non gli ordinatori. L’oggetto è lo scrutinio di legittimità della gestione attraverso il controllo del conto consuntivo, sottoposto alle verifiche amministrative nell’ambito dell’autonomo procedimento di parificazione.
Su questa base l’eccezione di difetto di legittimazione è disattesa. Referente del conto è, per espressa previsione normativa, l’agente contabile, non chi assume la responsabilità della mera trasmissione del conto alla Sezione. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio, secondo l’art. 140, comma 3, C.G.C.. La giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., non può essere sostituita da verifiche interne, per quanto rigorose, regolate dalla stessa Amministrazione.
Nel merito, il consegnatario non ha un mero obbligo di vigilanza: assume un pregnante obbligo di custodia e deve dimostrare, con il documento contabile e non con la documentazione di supporto trattenuta dall’Amministrazione, il debito iniziale, il materiale ricevuto, quello distribuito e la rimanenza.
Il modello 16/M non espone tali risultanze. Il Collegio riconosce che il modello 24 degli enti locali non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare e che la mancata adozione di un modello non incide di per sé sulla validità del conto. Resta però necessario che il conto esibisca sostanzialmente i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse istruzioni operative dell’Amministrazione impongono la compilazione dei registri analitici dei movimenti e delle consistenze, che costituiscono parte integrante del conto e vanno trasmessi alla Corte: la prassi contraria non è sufficiente.
Costituisce ulteriore irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno, che impedisce il riscontro sulle verifiche compiute. Il conto è pertanto dichiarato irregolare e non si procede al discarico; in assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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