Modello riepilogativo senza carico scarico e resti è irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 129 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è procedura giudiziale necessaria volta a verificare la legalità della gestione del pubblico denaro e ha come destinatario l’agente contabile, non l’amministrazione né il responsabile della mera trasmissione del conto. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, C.G.C., con conseguente infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il consegnatario di beni mobili assume per legge un pregnante obbligo di custodia e deve rendere il conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto è irregolare quando il modello trasmesso non espone il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale, non potendo la documentazione di supporto essere trattenuta dall’amministrazione. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. integra autonoma irregolarità.
Il Fatto
Il magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione in ordine alle irregolarità del conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa per il periodo 01.01.2021–31.12.2021, depositato il 04.11.2022. Il conto era stato reso in ritardo senza esplicitazione delle ragioni ed era stato compilato sul modello 16/M, riepilogativo delle variazioni di carico dei materiali, anziché sul modello 24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996. Non era stata allegata la relazione dell’organo di controllo interno.
L’amministrazione militare evidenziava che gli allegati non vengono trasmessi in forza dell’art. 140, comma 5, C.G.C. e che il modello 16/M era idoneo, essendo la gestione parificata. L’agente eccepiva il difetto di legittimazione passiva, individuando il soggetto tenuto alla resa del conto nel responsabile del procedimento, e chiedeva in subordine la restituzione degli atti al giudice delegato. La questione giungeva così all’esame del Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione del giudizio di conto richiamando l’art. 137 C.G.C. e la giurisprudenza costituzionale, da ultimo la sentenza n. 59/2024, unitamente alle sentenze n. 114 del 1975, n. 1007 del 1998 e n. 292 del 2001. Il giudizio ha come destinatari gli agenti contabili e non gli ordinatori di spesa, ed è funzionale a garantire la corretta gestione del denaro pubblico.
Su questa base la Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il referente del conto è per espressa disposizione normativa l’agente contabile, non chi assume la responsabilità della mera trasmissione alla Sezione giurisdizionale, adempimento amministrativo distinto dalla resa del conto. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio ex art. 140, comma 3, C.G.C.
Quanto al merito, il consegnatario non ha un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia e l’obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto deve dimostrare il debito iniziale, il materiale avuto in consegna, quello distribuito e la rimanenza finale. Tali risultanze non si rinvengono nel modello 16/M, che esplicita solo la variazione di valore dei beni.
La Corte chiarisce che l’utilizzo del modello 24, previsto dalla disciplina degli enti locali, non è automaticamente estensibile all’amministrazione militare e che la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto. È però necessario che il conto esibisca nella sostanza i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le stesse istruzioni operative allegate dal Ministero impongono la compilazione dei modelli CM/4, CM/5A, CM/5D, CM/6B e CM/6A, parte integrante del conto e da trasmettere necessariamente alla Corte, non potendo essere trattenuti presso l’amministrazione nonostante la prassi in uso.
Integra autonoma irregolarità la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C., che non consente di avere riscontro sulle verifiche interne. Il Collegio pertanto non approva il conto e non concede il discarico all’agente, dichiarando l’irregolarità del conto; in assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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