Fondo economale comunale: spese ammesse e passaggio delle consegne (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 8 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’economo comunale non può essere approvato, e l’agente non può essere ammesso a discarico, in assenza del verbale di passaggio delle consegne, adempimento necessario e indefettibile posto a tutela della perimetrazione delle gestioni contabili. Le spese sostenute a carico del fondo economale devono essere tassativamente previste dal regolamento di contabilità e connotate dai requisiti di necessarietà, non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, essendo finalizzate al funzionamento degli uffici e non all’erogazione di servizi. La coincidenza tra agente contabile e responsabile del servizio finanziario che appone il visto di regolarità integra una grave irregolarità, superabile solo con la parificazione del conto da parte del responsabile subentrato. L’omessa redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente, ma all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per l’esercizio 2019, limitatamente al periodo 1 gennaio/30 settembre, resa dall’economo cessato dal servizio per pensionamento. Il Magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, ha chiesto di sottoporre a giudizio il conto, rilevando profili di irregolarità formale e sostanziale.

Il conto era redatto su modello non conforme al mod. 23 del d.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall’agente che aveva anche apposto il visto di regolarità quale responsabile del servizio finanziario. Le scritture evidenziavano la concentrazione dell’emissione dei buoni economali in un’unica data, in corrispondenza del rimborso periodico di pari importo, e spese con descrizione generica, alcune delle quali estranee alle ipotesi tassativamente previste dal regolamento comunale. Mancava il verbale di passaggio delle consegne e la relazione dell’organo di controllo interno. L’agente ha depositato memoria difensiva, sostenendo che le irregolarità derivavano dal software in uso e dalla limitatezza dell’organico.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto esaminato la coincidenza soggettiva tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario che aveva apposto il visto di regolarità. Tale coincidenza, di per sé costituente una grave irregolarità ostativa all’approvazione del conto, è stata ritenuta superata dall’avvenuta parificazione del conto con separato provvedimento del responsabile subentrato.

Non è risultata superata, invece, la carenza del verbale di passaggio delle consegne, che avrebbe dovuto essere allegato al conto ai sensi dell’art. 233, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000. La Corte ha qualificato l’adempimento come necessario e indefettibile, da porre in essere con le modalità previste dall’art. 181 e ss. del R.D. n. 827/1924, al fine di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente e di consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi.

Quanto alle spese, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui la gestione economale si giustifica solo in relazione all’esigenza di far fronte con immediatezza alle spese necessarie per il funzionamento degli uffici. Ne deriva che l’economo è obbligato a utilizzare il fondo per le sole spese tassativamente previste dal regolamento, senza poterlo distrarre per spese non previste, e che le spese economali rivestono carattere residuale e minimale rispetto agli acquisti programmati.

La previsione regolamentare che consente di porre a carico del fondo le spese di non rilevante ammontare non legittima ogni acquisto, ma solo quelli connotati dai requisiti di necessarietà e non programmabilità, finalizzati esclusivamente al funzionamento degli uffici. Alla luce delle irregolarità rilevate, il conto non è stato approvato e l’agente non è stato ammesso a discarico.

Infine, l’omessa redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. è stata qualificata come adempimento obbligatorio, ma non addebitabile all’agente contabile bensì all’amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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