Responsabilità contabile del percettore di aiuti PSR e dei funzionari conniventi (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 125 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il rapporto di pregiudizialità necessaria non è ravvisabile rispetto al processo penale, stante la completa autonomia del processo contabile, con conseguente esclusione della sospensione per motivi di mera opportunità; le risultanze investigative penali sono autonomamente valutabili dal giudice contabile secondo il proprio libero convincimento. Risponde del danno erariale il funzionario regionale che ammette un’impresa al prosieguo della procedura di finanziamento pur in presenza di documentazione trasmessa oltre il termine previsto a pena di decadenza dal bando, così consentendo l’erogazione dell’anticipazione. Il privato percettore di contributi pubblici è titolare di un rapporto di servizio funzionale con l’amministrazione e risponde innanzi alla Corte dei conti, unitamente all’effettivo dominus della persona giuridica beneficiaria. La condanna può comprendere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, ma non la sanzione pecuniaria del 10%, estranea alla giurisdizione contabile di cognizione.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio due funzionari del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, una società cooperativa percettrice di aiuti, il suo amministratore e un altro soggetto, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno per complessivi 321.964,52 euro in favore di AGEA, con riferimento a finanziamenti erogati a valere sul Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia.

L’azione trae origine da un’informativa della Guardia di Finanza, che aveva segnalato un sistema corruttivo tra funzionari e imprenditori: la società avrebbe ottenuto indebitamente un’anticipazione sulla sottomisura 8.3 del ciclo 2014/2020, mediante tardiva presentazione della documentazione tecnico-amministrativa, e un contributo sulla misura 227 del ciclo 2007/2013, documentando con fatture false lavori in realtà mai eseguiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale, proposta dai convenuti costituitisi. La giurisprudenza consolidata — richiamata sul punto — esclude che il rapporto di pregiudizialità necessaria possa ravvisarsi rispetto al processo penale, stante la completa autonomia del processo contabile.

Nel merito, quanto alla prima posta di danno, la Corte ha accertato che la società aveva trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa oltre il termine ultimo previsto a pena di decadenza dal bando, e per di più a un indirizzo di posta certificata diverso da quello prescritto. La violazione della lex specialis è stata ritenuta inderogabile, con conseguente illegittima inclusione dell’impresa nella fase di ammissione al finanziamento. Di tale illegittimità erano consapevoli sia il funzionario responsabile della sottomisura, alla cui casella erano pervenuti tardivamente gli atti, sia l’istruttore.

La Corte ha considerato pretestuosa la deduzione dell’istruttore di essere stato incaricato solo successivamente, poiché la valutazione della documentazione è stata effettuata in un periodo successivo al suo incarico. Il quadro probatorio penale — intercettazioni, captazioni, interrogatori e perquisizioni — ha indotto a ravvisare una rete di accordi collusivi tra funzionari e società.

Sulla seconda posta di danno, relativa alla misura 227, la verifica fiscale aveva disvelato che le fatture emesse per i lavori appaltati erano oggettivamente false, non essendo provato alcun incasso finanziario. Il funzionario istruttore aveva sottoscritto il verbale di regolare esecuzione degli interventi senza effettuare alcun vero controllo, in presenza di una stretta frequentazione con l’imprenditore. È stata affermata la responsabilità del percettore e del suo effettivo dominus per la fraudolenta percezione del contributo.

Il Collegio ha invece assolto il responsabile di misura per quest’ultima posta, non essendogli contestato alcunché riguardo alla fase di liquidazione del contributo. Infine, è stata esclusa la maggiorazione della sanzione del 10%, estranea al potere di cognizione della Corte, mentre sono state riconosciute la rivalutazione monetaria e gli interessi legali; le spese di giudizio sono state poste a carico dei convenuti soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *