La Sezione del controllo sugli enti trasmette alla Sezione centrale l’istanza sugli scarti automatici delle compensazioni DTA (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 116 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, ai sensi degli artt. 100, comma 2, Cost. e 2 e 3 della legge n. 259/1958. Tale controllo non si estende all’Agenzia delle Entrate, agenzia fiscale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui attività di gestione è soggetta alla verifica della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, cui spetta anche il controllo sulle gestioni di Agenzie con incidenza sul bilancio dello Stato. La singola controversia tributaria esula dalle attribuzioni della Corte, la quale può tuttavia valutare i profili di sistema ad essa sottesi, allorché emergano possibili riflessi sulla sana gestione finanziaria e sul bilancio dello Stato. In tale ambito, la verifica della conformità a legge degli algoritmi di scarto delle compensazioni e della previsione di un contraddittorio preventivo costituisce obiettivo di sana gestione riconducibile alle funzioni di controllo.
Il Fatto
Con istanza formale presentata il 3 giugno 2026 ai sensi degli artt. 100, comma 2, Cost. e 1 e seguenti della legge n. 259/1958, una società, mediatore creditizio, ha sollecitato l’apertura di un’indagine di controllo sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in materia di sospensione e scarto delle compensazioni dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA) di origine bancaria, ai sensi dell’art. 2, commi 55-58, del d.l. n. 225/2010.
La società istante, titolare di un credito d’imposta del valore di oltre cinquantaquattro milioni di euro, ha ceduto a titolo oneroso porzioni del credito a diversi cessionari. Questi ultimi, presentati i modelli F24 per la compensazione, hanno ricevuto dagli uffici provvedimenti di sospensione e scarto, adottati a norma dell’art. 37, comma 49-ter, del d.l. n. 223/2006, con motivazione standardizzata secondo cui il credito compensato non sarebbe disponibile per il soggetto indicato nel modello stesso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente inquadrato il proprio ambito di competenza, rilevando che il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, rientra nelle proprie attribuzioni, mentre l’attività dell’Agenzia delle Entrate è soggetta al controllo della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, del regolamento n. 14/DEL/2000 come modificato dalla deliberazione n. 229/CP/2008.
Quanto al merito, la relazione del magistrato relatore ha isolato i profili di sistema potenzialmente idonei a rilevare sotto il profilo della sana gestione finanziaria, distinti dalla controversia tributaria individuale. In primo luogo, è stata evidenziata la successione di due risoluzioni di segno opposto in pochi mesi: la Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025, che confermava la compensabilità in F24 dei crediti acquistati da terzi, e la Risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025, che ha subordinato la cessione a soggetti extra gruppo alla previa richiesta di rimborso, incidendo sull’affidamento degli operatori e determinando un meccanismo a “doppio binario” per le cessioni infragruppo ed extra gruppo.
In secondo luogo, è stata sottolineata la criticità dello scarto automatizzato delle compensazioni, definito come “burocrazia algoritmica”: la decisione amministrativa che incide sulla posizione del contribuente non sarebbe adottata all’esito di un’istruttoria, ma prodotta in via automatica dal sistema informativo, applicando in modo seriale un criterio predefinito. Tale automatismo, ove il criterio programmato ecceda il perimetro della legge, realizzerebbe un’inversione del rapporto tra norma e prassi, con compressione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e all’art. 7 della legge n. 212/2000.
Il profilo di maggior rilievo attiene ai possibili riflessi finanziari: l’obbligo di transitare per il rimborso anziché ammettere la compensazione immediata potrebbe comportare per lo Stato l’onere di corrispondere interessi sulle somme rimborsate, superiore al beneficio di cassa derivante dal differimento, configurando una gestione potenzialmente antieconomica. A ciò si aggiunge l’incremento del rischio di soccombenza nel contenzioso tributario, che imporrebbe prudenti accantonamenti nel bilancio dello Stato e nelle scritture dell’Agenzia, e la necessità di verificare se la convenzione triennale MEF–Agenzia, prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 300/1999, contempli adeguati presidi di vigilanza.
La Sezione ha quindi approvato la relazione, dando atto che i profili prospettati presentano rilievo per le funzioni di controllo della Corte sotto il profilo della sana gestione finanziaria, e ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Collegio delle Entrate, per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale avvio di un’indagine, nonché al Ministero dell’economia e delle finanze per la verifica dei presidi convenzionali.
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Nota della Redazione
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