Spese di recupero crediti non provate e decadenza dal beneficio del termine (ABF Collegio di Napoli n. 1168 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’addebito delle spese di sollecito e di recupero stragiudiziale del credito è legittimo solo se la previsione contrattuale collega causalmente l’onere all’attivazione di un effettivo intervento di recupero e l’intermediario ne allega e prova l’esecuzione. In difetto, l’importo richiesto costituisce una penale non prevista contrattualmente e comunque sproporzionata, non dovuta dal cliente. La decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 c.c., va valutata secondo una considerazione complessiva della situazione del debitore e non sulla base di singoli ed isolati ritardi; essa è legittima quando emerga una condizione di irregolarità solutoria caratterizzata da ritardi sistematici e reiterati. Le domande del ricorrente volte all’accertamento del pagamento delle rate e della legittimità delle spese applicate sono ammissibili e non si risolvono in una mera richiesta consulenziale.

Il Fatto

La ricorrente lamenta che l’intermediario abbia contestato il mancato pagamento delle rate di un finanziamento, applicando interessi di mora e spese di recupero del credito pari a € 611,71. Sostiene di avere pagato tutte le quarantotto rate del prestito e di continuare a ricevere solleciti; in sede di reclamo chiedeva di regolarizzare la posizione contabile e di accertare che nulla più fosse dovuto, contestando anche le spese per l’attività di recupero, quantificate nel quindici per cento di ogni rata.

L’intermediario si costituisce e riferisce che il contratto di prestito personale, stipulato nel settembre 2020 per € 3.754,00 e da rimborsare in quarantotto rate mensili, prevede l’obbligo di pagamento puntuale, gli oneri per ritardato pagamento e la possibilità di tentativi di riaddebito. Eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità del petitum e per la pretesa natura consulenziale della domanda; nel merito rileva un difetto di prova, osservando che il bollettino allegato dalla ricorrente sarebbe stato imputato alla rata precedente e che la rata finale sarebbe rimasta insoluta, con conseguente declaratoria di decadenza dal beneficio del termine.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare di inammissibilità. La ricorrente contesta sia in sede di reclamo sia nel ricorso l’illegittima contestazione del mancato pagamento delle rate e l’applicazione di spese di recupero non specificate: le domande riguardano quindi l’accertamento del pagamento delle rate e della legittimità degli oneri applicati e rientrano pienamente nella competenza dell’Arbitro.

Nel merito, il Collegio accerta che il bollettino prodotto dalla ricorrente è stato accreditato a saldo della rata precedente e che dall’estratto conto risulta la rata finale rimasta insoluta, con pagamenti in ritardo a partire dalla terza rata. Sussiste dunque una condizione di irregolarità solutoria, richiamando il Collegio l’orientamento secondo cui la valutazione va compiuta complessivamente e non su singoli ritardi. La decadenza dal beneficio del termine, fondata sulla clausola contrattuale specificamente approvata, è pertanto legittima e la ricorrente deve pagare l’ultima rata oltre agli interessi moratori.

Diversa è la sorte delle spese di recupero. Il Collegio rileva che la previsione contrattuale collega causalmente l’addebito all’attivazione di interventi di recupero stragiudiziale o legale, ma l’intermediario si limita ad affermare di avere affidato la posizione a una società di recupero, senza produrre alcuna allegazione sull’incarico né copia dei solleciti inviati. Mancando la prova di un effettivo intervento e del conseguente onere, l’addebito dell’indennizzo si traduce in una penale non prevista contrattualmente e comunque sproporzionata.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso ed esclude gli oneri complessivi di € 611,71 per solleciti e recupero stragiudiziale, disponendo la corresponsione del contributo alle spese della procedura e il rimborso del versamento effettuato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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