Buoni fruttiferi postali: nessun obbligo informativo sul mutato termine prescrizionale (ABF Collegio di Milano n. 2370 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto negoziale non impone all’intermediario di informare il risparmiatore in merito al mutamento del termine di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali. L’impossibilità di far valere il diritto che impedisce la decorrenza della prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., è solo quella derivante da cause giuridiche, non da ostacoli di mero fatto o da impedimenti soggettivi, per i quali l’art. 2941 cod. civ. prevede tassative ipotesi di sospensione. La scadenza del termine di fruttuosità individua in modo oggettivo la possibilità legale di esercizio del diritto, e la conoscibilità è assicurata dal rispetto delle formalità di legge, con conseguente autoresponsabilità del sottoscrittore.

Il Fatto

Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali emessi il 14.01.1984 e il 20.08.1984 per Lire 500.000 ciascuno, chiedeva il risarcimento del danno quantificato in euro 4.263,88, oltre interessi e rivalutazione. Sosteneva che sul retro dei titoli fosse indicata una prescrizione quinquennale, mentre solo nel 2025 l’intermediario lo aveva informato del termine decennale, scaduto nel 2024. Contestava la carenza informativa e assumeva che l’intermediario non potesse beneficiare della prescrizione.

L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia e per tempo dell’Arbitro, oltre alla intervenuta prescrizione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’art. 2935 cod. civ. Nelle repliche il ricorrente invocava le decisioni del Collegio di Coordinamento ABF, in particolare la n. 6142/2020, sul legittimo affidamento e sulla prevalenza della scrittura sul titolo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza per materia, richiamando le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5674/2013 e n. 6142/2020, ribadisce che i buoni fruttiferi non sono qualificabili come prodotti finanziari, stante la non cedibilità e non negoziabilità nel mercato monetario, con esclusione dei depositi postali operata dall’art. 1 lett. u) t.u.f. Quanto alla competenza temporale, osserva che il ricorrente non lamenta la mancata consegna del foglio informativo, ma l’omessa informazione sul decorso del termine prescrizionale, questione che si perpetua fino al compimento del termine di cessazione della fruttuosità.

Nel merito, il Collegio riconosce che un principio generale di informazione improntato alla buona fede e alla correttezza, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., possa sussistere anche per i titoli anteriori all’obbligo di consegna del foglio informativo. Ritiene però che tale dovere non possa avere ad oggetto il maturare della prescrizione.

Non ravvisa alcun elemento di specialità idoneo a derogare alla disciplina generale della prescrizione: l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella derivante da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio, non dagli ostacoli di mero fatto o dagli impedimenti soggettivi. La scadenza del termine di fruttuosità individua in maniera oggettiva la sola possibilità legale di esercizio del diritto, rispetto alla quale non rileva la mancata informazione. La conoscibilità legale è assicurata dal rispetto delle formalità previste dalla legge, in particolare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo regime, e fonda un principio di autoresponsabilità in capo ai sottoscrittori.

Il Collegio aggiunge un argomento assorbente sul piano causale: il ricorrente ha ammesso di non essersi attivato per il rimborso entro la data di scadenza apposta sui titoli, né nel termine originario di prescrizione quinquennale. Tale condotta recide il nesso di causalità tra il preteso inadempimento informativo e il danno, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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