Sgombero di strada privata: onere probatorio sull’uso pubblico (TAR Campania n. 127 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La classificazione di un’area come strada pubblica richiede la dimostrazione del sopravvenuto acquisto della proprietà del suolo da parte dell’Ente locale. L’iscrizione della strada negli elenchi delle strade comunali ha valore dichiarativo e ricognitivo, ma non costitutivo, della proprietà pubblica. L’ordinanza di sgombero fondata sul solo difetto di prova del titolo dominicale del privato è illegittima, perché non assolve l’onere probatorio sui presupposti dell’uso pubblico gravante sull’Amministrazione. Il giudice amministrativo è competente a risolvere la questione della natura pubblica o privata della strada quando essa costituisca passaggio logicamente indefettibile dello scrutinio di legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente assume di essere proprietario di una striscia di terreno adiacente a un’area di proprietà familiare, denominata “Strettina Sant’Antonio”. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale gli ha intimato di liberare l’area entro sette giorni, sul presupposto che si trattasse di area pubblica.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: il tratto di strada sarebbe privato, mai espropriato e non compreso nell’elenco delle strade comunali. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della giurisdizione. La contestazione dei provvedimenti di classificazione di una strada è di regola rimessa al giudice ordinario, perché involge l’accertamento di un diritto soggettivo, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 17104 del 2024. Il giudice amministrativo può tuttavia risolvere la questione della natura pubblica o privata della strada quando essa si ponga come questione preliminare ad altra rientrante nella sua giurisdizione, secondo Cons. Stato n. 3618 del 2022.
Nel caso concreto la questione dell’uso pubblico costituisce passaggio logicamente indefettibile per lo scrutinio di legittimità dell’ordinanza, ma non esaurisce l’esito della lite: il ricorrente difende un interesse legittimo oppositivo a non dover sgomberare l’area. Non trattandosi di accertamento petitorio esclusivo, la giurisdizione amministrativa è correttamente individuata.
Nel merito il ricorso è fondato. Per attribuire a una strada privata il carattere pubblico occorre dimostrare il sopravvenuto acquisto della proprietà del suolo da parte dell’Ente locale: l’iscrizione negli elenchi ha valore solo dichiarativo. Il Comune ha ammesso, nel riscontro prot. n. 4871 del 09.10.2023, che il tratto non compare nell’elenco delle strade comunali approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 05.04.1974 né nell’inventario dei beni comunali del 1996.
L’Amministrazione non ha provato la destinazione ad uso pubblico: la strada non è iscritta nello stradario, non ha numerazione civica, non è attraversata da reti tecnologiche pubbliche né da opere di urbanizzazione e non è servita dalla raccolta rifiuti. Di contro, i servizi di manutenzione e pulizia risultano da sempre svolti dal ricorrente.
Il Collegio esclude infine che la classificazione possa fondarsi sulla mancata prova, da parte del privato, del titolo di acquisto della proprietà: una motivazione siffatta non è idonea a supportare l’attribuzione di natura pubblica in difetto di prova dei relativi presupposti. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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