Conto giudiziale dell’agente contabile e rendicontazione separata delle gestioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 123 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente contabile di un ente locale è irregolare quando riporta, senza separata rilevazione, poste contabili riferibili a distinte gestioni e quando mescola riscossioni e versamenti appartenenti a esercizi finanziari diversi. La rendicontazione cumulativa impedisce l’esame del conto e la verifica della concordanza con le scritture dell’ente, perché ciascuna gestione deve essere resa separatamente su modello conforme al mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996. L’attività di riversamento dei dati in documenti organici è propria dell’agente contabile e non può essere sostituita dal magistrato istruttore. Ne consegue la declaratoria di irregolarità, il diniego allo stato del discarico e l’ordine di ricompilazione del conto.
Il Fatto
La società ricorrente operava come agente contabile del Comune per i servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici. Il conto giudiziale relativo all’esercizio 2018 evidenziava riscossioni per euro 1.507.587,00 a fronte di versamenti in tesoreria per euro 1.450.000,00, con una differenza di euro 57.587,00.
La relazione di deferimento contestava irregolarità formali e sostanziali, tra cui la mancata compilazione di alcune sezioni del prospetto e l’inserimento di movimentazioni riferibili ai rapporti con una cooperativa concessionaria del servizio serale. L’agente eccepiva la regolarità della firma digitale e forniva giustificazioni analitiche sulla differenza, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene superata la contestazione sulla mancata sottoscrizione: la firma digitale risultava apposta e la sua non rilevabilità dipendeva da ragioni tecniche del sistema, come confermato dall’attestazione di validità e dal Responsabile del Servizio Finanziario. Il conto resta però viziato nella compilazione delle sezioni relative agli estremi di riscossione e alle quietanze di versamento.
Sul piano sostanziale, la Corte ricostruisce i tre rapporti contrattuali coesistenti: l’appalto tra Comune e società, la concessione tra Comune e cooperativa per l’apertura serale e il contratto tra società e cooperativa per l’estensione del servizio di prenotazione alla fascia serale. Da tale ultimo accordo emerge che l’agente trattiene i diritti di prevendita degli accessi serali per versarli al Comune per conto della cooperativa, agendo in nome e per conto dell’ente.
Da qui il principio: le operazioni relative a tali diritti devono essere inserite nel conto, ma con rendicontazione separata, perché i risultati della diversa gestione vanno evidenziati in modo distinto. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Calabria, sentt. n. 354/2020 e n. 405/2019), il Collegio afferma che la cumulazione impedisce l’esame del conto. L’agente ha inoltre omesso le riscossioni corrispondenti a versamenti per euro 20.598,00.
Ulteriori criticità riguardano la commistione di esercizi: versamenti del 2018 riferiti al 2017, versamenti del 2019 riferiti al 2018 e bonifici di istituti scolastici non annotati. La gestione contabile è inscindibilmente collegata all’esercizio finanziario e deve quadrare con le scritture dell’ente (Sez. giur. Veneto, sent. n. 329/2022). Il conto è pertanto irregolare e l’agente non è ammesso, allo stato, a discarico; si ordina la ricompilazione entro sessanta giorni, con separata rendicontazione dei diritti di prenotazione serale.
Nota della Redazione
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