Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio pensionistico senza pronuncia sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 239 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta dopo la decisione della questione di legittimità costituzionale e accettata dalla parte resistente, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 6 e 7, C.G.C. Ricorrendo i presupposti di legge, il giudice contabile dichiara l’estinzione del giudizio e non dà luogo a pronuncia sulle spese. La rinuncia è atto dispositivo della parte, che ne assume le conseguenze processuali; l’accettazione della controparte ne completa l’efficacia estintiva. La controversia pensionistica perde così il proprio oggetto senza esame nel merito delle pretese sostanziali.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, chiedendo di accertare il diritto a percepire la pensione in godimento senza le decurtazioni introdotte dalla legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) e di condannare l’INPS alla corresponsione delle differenze maturate per effetto del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria nella misura del 100%.
Nel ricorso i ricorrenti avevano sollecitato la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197 del 2022, oppure la remissione alla Corte costituzionale delle questioni prospettate. La Corte costituzionale, con sentenza n. 19 del 2025, ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate quelle relative all’art. 1, comma 309, legge n. 197 del 2022.
La Motivazione della Corte
All’esito della decisione della Corte costituzionale, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando l’intento di estinguere il procedimento ai sensi dell’art. 110 C.G.C. L’INPS, costituito in giudizio, ha accettato la rinuncia con atto depositato al fascicolo.
Il Collegio rileva che la rinuncia è stata regolarmente accettata dalla parte resistente e che la difesa dell’istituto, nel corso dell’udienza, si è riportata all’atto di accettazione. Sussistono pertanto i presupposti processuali dell’art. 110, commi 6 e 7, C.G.C., che disciplinano gli effetti della rinuncia accettata.
Ne consegue che deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio. La Corte non esamina nel merito le pretese sostanziali dei ricorrenti, essendo venuto meno l’interesse alla decisione per effetto dell’atto dispositivo.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che non ricorrono i presupposti per darvi luogo. La pronuncia si conclude quindi con la dichiarazione di estinzione del processo e con statuizione di nulla sulle spese, secondo quanto previsto dalla disciplina processuale contabile richiamata.
Nota della Redazione
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