Estinzione del giudizio di ottemperanza per mancata riassunzione nel termine perentorio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 126 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando la sospensione è disposta con provvedimento che non fissa l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c.. La mancata riassunzione nel termine determina l’estinzione del processo, che opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza, secondo l’art. 111 c.g.c.. L’estinzione preclude ogni valutazione sull’esecuzione del titolo e sulla cessazione della materia del contendere. La declaratoria d’ufficio è coerente con il carattere perentorio del termine e con l’assenza di attività processuale delle parti.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui questa Sezione giurisdizionale aveva riconosciuto le differenze economiche spettanti, oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto l’ordine di esecuzione al Fondo Pensioni Sicilia, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

Il Fondo ha eccepito la pendenza del giudizio d’appello e l’avvenuta sospensione dell’esecutività della decisione di primo grado, chiedendo la sospensione del giudizio di ottemperanza. All’udienza del 24 novembre 2022 il giudice ha disposto la sospensione, onerando la parte più diligente di riassumere entro tre mesi dal deposito della sentenza d’appello. La Sezione d’Appello ha definito il gravame con sentenza n. 211/A/2022, depositata il 13.12.2022. Nessuna parte ha riassunto il giudizio, così l’udienza è stata fissata d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 107, comma 1, c.g.c., che impone alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione. Richiama poi l’art. 111 c.g.c., che disciplina l’estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine stabilito dalla legge o dal giudice, prevede che il termine fissato dal giudice non sia inferiore a un mese né superiore a tre e qualifica l’estinzione come operante di diritto, dichiarabile anche d’ufficio con sentenza.

Il Collegio verifica in concreto che la sospensione è stata disposta il 24 novembre 2022 e che la sentenza d’appello è stata pubblicata il 13 dicembre 2022. Da quel momento nessuna attività processuale è stata svolta dalle parti. Si è reso quindi necessario fissare d’ufficio l’udienza del 21 marzo 2024.

La Corte trae da questi elementi la conseguenza che nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione o alla riassunzione del giudizio nel termine di legge. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111 c.g.c., in assenza di ogni valutazione sull’esecuzione della sentenza di cui si era chiesta l’ottemperanza.

La richiesta del Fondo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese resta assorbita: la Corte non esamina il merito dell’ottemperanza, perché l’estinzione del processo preclude ogni verifica sul diritto alla esecuzione del titolo. Il dispositivo dichiara estinto il giudizio, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e nulla dispone sulle spese.

Il percorso argomentativo è lineare: il termine di riassunzione ha natura perentoria, la sua inosservanza produce un effetto estintivo automatico e il giudice è titolare del potere-dovere di rilevarlo anche in mancanza di istanza di parte. La regola processuale prevale sull’interesse sostanziale fatto valere, che resta tutelabile solo attraverso l’instaurazione di un nuovo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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